I committenti /appaltatori avranno l’obbligo dovranno prestare estrema attenzione sulla prescrizione legislativa che prevede per il subappaltatore di corrispondere ai lavoratori impiegati nelle commesse retribuzioni pari a quelle dei Ccnl più applicati nel settore. Ai lavoratori impiegati negli appalti e nei subappalti dovrà essere corrisposta pertanto una retribuzione non inferiore a quella del contratto collettivo nazionale e territoriale più applicato nel settore applicato dal committente /appaltatore
La maxi-sanzione per lavoro nero viene elevata al 30%, con ulteriore inasprimento in caso di recidiva (cioè se il datore di lavoro è stato già destinatario di sanzioni penali per gli stessi illeciti). La sanzione per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego fino a 30 giorni, va ora da 1.950 a 11.700 euro. Se il periodo di lavoro irregolare e’ maggiore di 60 giorni, la maxi-sanzione verrà rideterminata sino ad un importo di euro 46.800 euro. Previo accertamento della durata effettiva del periodo di lavoro irregolare .
In caso di attività non autorizzata della somministrazione di lavoro e delle attività di intermediazione e ricerca del personale (oltre all’ammenda che era già prevista ed è stata inasprita) l’attuatore della condotta illecita potrà incorrere nell’arresto fino a un mese
Tale previsione sanzionatoria ricorrerà altresì nei casi di appalto o distacco privo dei requisiti legislativi sia in capo all’utilizzatore che per il somministratore, con previsione sanzionatoria di una ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Potenziamento organici organi ispettivi con assunzioni di ispettori tecnici dell’Ispettorato nazionale del lavoro e carabinieri nuclei operativi
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Sicurezza sul lavoro, inasprimento regime sanzionatori per appalti e lavoratori irregolari
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO PER INTERVENTI SICUREZZA SCADENZA 29-09-2024
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA SCADENZA 29-02-2024