Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132[1] Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.
Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132[1] Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.[2] Note: [1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2024, n. 221. [2]Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

           Gentili ,

          con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.2024 del DM 18.09.2024 n. 132 è  entrata in vigore dal 1 ottobre 2024 della patente a crediti per l’edilizia.

Il cui campo di applicazione è definito dal novellato art .27 del Dlgs.81/2008 che cosi’ dispone

1.       A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a)( 1.    Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:a)  cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X.)

2.       , ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei  requisiti:

 

         Come già pubblicato sul nostro sito internet  la richiesta della patente dovrà essere effettuata sul portale dell’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) che sarà disponibile a partire dal 1 ottobre 2024.

Nelle more della pubblicazione delle istruzioni operative per operare sul portale è possibile e necessario al fine di poter operare  sui cantieri Vostri cantieri  mobili  fin da subito inviare una autocertificazione a mezzo pec all’indirizzo : dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it  ,allegata alla presente comunicazione che avrà comunque validità sino al 31.10.2024 .

          È doveroso e indispensabile tuttavia  precisare  che  prima di inviare la richiesta di patente a punti, è indispensabile  verificare con il massimo scrupolo il possesso dei requisiti autocertificati o dichiarati onde evitare   sanzioni amministrative  anche di carattere penale derivanti da  dichiarazioni mendaci

Da ultimo ,il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso della attestazione di qualificazione Soa ,in classifica pari o superiore alla III,di cui all’art.100 ,comma 4 ,del Dlgs.nr.36/2023 a prescindere ,in assenza di diverse indicazioni ,dalla categoria di appartenenza ( circolare 4 INL)..

Di seguito  il contenuto delle lettere che si andrà a certificare nel modulo in allegati al fine di ometterle qualora non in possesso :

Art. 1

Modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente

 

1.  Ai fini del rilascio della patente in formato digitale i soggetti di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, presentano domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalla quale risulta il possesso dei seguenti requisiti:

a.  iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b.  adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c.  possesso del documento unico di regolarita' contributiva in corso di validita';

d.  possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

e.  possesso della certificazione di regolarita' fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

avvenuta designazione del responsabile del servizio di

f.  prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei requisiti di cui alle lettere a), c) ed e) e' attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

         Rimanendo a disposizione per eventuali sessioni informative in merito

 

         Cordiali Saluti

Studio Giosa

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