Sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
- comportamenti ritorsivi; - ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla; - violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
il mancato adeguamento comporterà anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.
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Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132[1] Regolamento relativo all'individuazione delle modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.[2] Note: [1]Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 settembre 2024, n. 221. [2]Emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
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DECRETO 18 settembre 2024, n. 132 Regolamento relativo all'individuazione delle modalita' di presentazione della domanda per il conseguimento della patente per le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili. (24G00151) (GU n.221 del 20-9-2024)