Sanzioni
Sono previste sanzioni da 10.000 a 50.000 euro, al verificarsi delle seguenti ipotesi:
- mancata istituzione dei canali di segnalazione;
- mancata adozione delle procedure per effettuare e gestire le segnalazioni;
- adozione di procedure non conformi a quelle fissate dal D.Lgs. n. 24/2023;
- mancato svolgimento dell’attività di verifica e dell’analisi delle segnalazioni ricevute;
- comportamenti ritorsivi; - ostacoli alla segnalazione o tentativi di ostacolarla; - violazione dell’obbligo di riservatezza circa l’identità del segnalante.
il mancato adeguamento comporterà anche una sanzione da 500 a 2.500 euro che ANAC può applicare al segnalante, nei cui confronti venga accertata anche con sentenza di primo grado, la responsabilità civile per diffamazione o calunnia nei casi di dolo o colpa grave.
-
Sicurezza sul lavoro, inasprimento regime sanzionatori per appalti e lavoratori irregolari
-
PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO PER INTERVENTI SICUREZZA SCADENZA 29-09-2024
-
PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA SCADENZA 29-02-2024