Sgravio totale ZES over 35:Finalmente l'atteso decreto del ministero del lavoro un ulteriore tassello di un percorso piu' articolato e sempre burocratico
Sgravio totale ZES over 35:Finalmente l'atteso decreto del ministero del lavoro un ulteriore tassello di un percorso piu' articolato e sempre burocratico

 Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato il decreto interministeriale del 7 gennaio 2025 che definisce i criteri e le modalità attuative dell’esonero contributivo introdotto dal Decreto Coesione (art. 24 del D.L. 7 maggio 2024, n. 60) 

 

La agevolazione spetterà  ai datori di lavoro privati che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione che, dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025, assumono con contratto a tempo indeterminato personale non dirigenziale con sede di lavoro effettiva, presso la quale il lavoratore è tenuto a prestare fisicamente servizio, in una delle regioni della Zona economica Speciale unica per il Mezzogiorno, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi.

CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' 

L'agevolazione  spetta ai  lavoratori che:

- alla data dell'assunzione incentivata, hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età e sono disoccupati da almeno ventiquattro mesi;

- alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato, in precedenza, presso un datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero.

La fruizione dell’esonero è subordinata al rispetto:

- del requisito della regolarità contributiva (DURC);

- dei principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.150.

INTENSITA' DELL'AIUTO 

L’ammontare dello sgravio e' pari all’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro al mese per ciascun lavoratore.

L’esonero è compatibile esclusivamente con la ù (art. 4 decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216).

PERDITA DEL BENEFICIO 

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al presente decreto o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio già fruito.

ISTRUZIONI OPERATIVE 

I datori di lavoro interessati devono presentare domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, riportando le seguenti informazioni:

a) dati identificativi dell’impresa, con particolare riferimento al numero di dipendenti occupati nel mese in cui avviene l’assunzione incentivata;

b) dati identificativi del lavoratore assunto o da assumere;

c) tipologia di contratto di lavoro sottoscritto o da sottoscrivere e la percentuale oraria di lavoro;

d) retribuzione media mensile e l’aliquota contributiva datoriale riferita al rapporto di lavoro oggetto di esonero;

e) indicazione della sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo presso il quale il lavoratore presterà effettivamente servizio.




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