Ai nastri di partenza per il nuovo incentivo per le Regioni svantaggiate ed in via di transizione
decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018, pubblicato il 26 gennaio 2018, e rettificato dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018, prevede un incentivo per l’assunzione disoggetti disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del d.lgs. n. 150/2015.
L’incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in regioni “meno sviluppate” o“in transizione”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
L’agevolazione, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, è cumulabile per la parte residua dei contributi datoriali con l’esonero contributivo all’ occupazione giovanile stabile, previsto dall’ articolo 1, comma 100, della
Legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 2 del 2 gennaio 2018. Incentivo Occupazione Mezzogiorno del Programma Operativo Nazionale “Sistemi di Politiche Attive per l’Occupazione” (PON SPAO). Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni
ammesse. Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione
C.A. 0L
4. Rapporti incentivati
5. Assetto e misura dell’incentivo
5.1 Precisazioni riguardanti il bonus per rapporti di apprendistato
professionalizzante
6. Condizioni di spettanza dell’incentivo
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di stato
7.1 L’incremento occupazionale netto
8. Coordinamento con altri incentivi
8.1 Cumulabilità con l’incentivo all’occupazione giovanile stabile di cui
all’articolo1, comma 100, della legge 27 dicembre 2017, n. 205
1. Datori di lavoro che possono accedere al beneficio
Possono accedere al beneficio in trattazione tutti i datori di lavoro privati, anche non
imprenditori, che, senza esservi tenuti, assumano lavoratori disoccupati[1].
Intendendo favorire l’occupazione attraverso misure premianti nei confronti dei datori di lavoro
che effettuano nuove assunzioni, il decreto citato prevede espressamente che l’assunzione non
debba rappresentare adempimento di un obbligo. In tal senso, il decreto richiama e riafferma
quanto già previsto, come principio generale, dall’articolo 31, comma 1, lettera a) del d.lgs.
n.150/2015, in base al quale gli incentivi all’assunzione non spettano se la stessa costituisce
attuazione di un obbligo legale o contrattuale (cfr., sul punto, il successivo paragrafo 6).
2. Lavoratori per i quali spetta l’incentivo
L’incentivo in esame spetta per l’assunzione di persone disoccupate ai sensi dell’articolo 19 del
d.lgs. n. 150/2015, ossia di soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al
sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13 del medesimo
decreto, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla
partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come
34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti
disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato contenute nel successivo
paragrafo 7.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35
anni di età, oltre ad essere disoccupato e ferme restando le precisazioni in materia di aiuti di
Stato contenute nel successivo paragrafo 7, deve risultare privo di impiego regolarmente
retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 17 ottobre 2017, pubblicato in data 8 febbraio 2018. Al riguardo, si specifica che è
privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata,
non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della
durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato
dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alla
misura delle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del testo unico delle imposte sui
redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei sei
mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo
stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità
antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in
esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo
assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o, comunque, facente
capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
3. Ambito territoriale di ammissione all’incentivo
L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione “meno
sviluppata” (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione “in transizione”
(Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e
dalla sede legale del datore di lavoro.
Come espressamente previsto all’articolo 3, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018, nel
caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori da una delle regioni per le quali è previsto
l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del
trasferimento.
Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione “in transizione”
verso una regione “meno sviluppata” o, al contrario, da una regione “meno sviluppata” ad una
Regione “in transizione”, l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare
applicazione sino alla sua naturale scadenza.
L’agevolazione spetta nei limiti delle risorse specificatamente stanziate che ammontano a
200.000.000,00 di euro, importo che, a seguito dell’approvazione del Programma Operativo
Complementare SPAO, potrà essere incrementato fino a 500.000.000 di euro complessivi
(articolo 12, decreto direttoriale n. 2/2018).
3.1 Datori di lavoro con sede legale in regione diversa dalle regioni ammesse.
Indicazioni per i datori di lavoro e le sedi competenti. Attribuzione C.A. 0L
Come precisato nel paragrafo precedente, il beneficio spetta a condizione che la prestazione
lavorativa si svolga in una regione “meno sviluppata” o “in transizione”, indipendentemente
dalla residenza del lavoratore e dalla sede legale del datore di lavoro.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore di lavoro,
avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una
prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni
meridionali, è necessario che la sede INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte
del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca, nelle
caratteristiche contributive della matricola, il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1°
gennaio 2018, assume il significato di “Datore di lavoro che effettua l’accentramento
contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno”.
Pertanto, le strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle
comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata
all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al
datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del “Fascicolo elettronico
aziendale” e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione
dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono
attribuire il codice di autorizzazione “0L” con data inizio validità dal mese di instaurazione del
rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2020, data
ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.
Si ribadisce, al riguardo, che, ai fini della legittima fruizione dell’incentivo, il lavoratore deve
essere impiegato in un’unità operativa sita nelle regioni “meno sviluppate” o “in transizione”,
pena la revoca del beneficio.
4. Rapporti incentivati
L’incentivo, come espressamente previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto direttoriale n.
2/2018, può essere riconosciuto per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31
dicembre 2018.
Ai sensi dell’articolo 4 del medesimo decreto, sono incentivabili le assunzioni e le
trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti
di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile, altresì, per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a
tempo pieno, che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine,
si precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione di cui
all’articolo 2, comma 2, del decreto direttoriale n. 2/2018 (cfr. sul punto art. 1, comma 1,
lettera b), decreto direttoriale ANPAL n. 81/2018); si ribadisce, inoltre, che per tali ipotesi non
è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli
ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro (cfr. articolo 2, comma 3, decreto direttoriale n.
2/2018).
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro
domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale (articolo 4, comma
5, decreto n. 2/2018).
Inoltre, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione
tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca.
In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia
per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo
determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di
assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo
la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove
assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di
cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.
5. Assetto e misura dell’incentivo
L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione
dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base
annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità e fruibile, a pena di
decadenza, entro il termine del 29 febbraio 2020. La soglia massima di esonero della
contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€
8.060,00/12) e, per i rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia
va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (e 671,66/31) per ogni
giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, come espressamente previsto dall’articolo 5,
comma 2, del decreto, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto.
Nella determinazione delle contribuzioni oggetto di sgravio è necessario seguire le indicazioni
già fornite dall’Istituto nelle recenti circolari e fare riferimento, ai fini della delimitazione
dell’agevolazione, alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di
sgravio[2].
Inoltre, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi
entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la previsione di cui all’articolo 2,
comma 30, della legge n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale
dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di godimento dell’agevolazione, si precisa, come già chiarito per
altre agevolazioni, che lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza
obbligatoria dal lavoro per maternità (cfr. la circolare n. 84/1999), consentendo, in tale ipotesi,
il differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio[3].
Tuttavia, anche nella suddetta ipotesi, come espressamente previsto dall’articolo 5, comma 3,
del decreto direttoriale n. 2/2018, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il
termine perentorio del 29 febbraio 2020. Ciò implica che non sarà possibile recuperare quote
di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si
potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza
gennaio 2020.
Il diritto alla fruizione dell’incentivo è subordinato alle seguenti condizioni:
rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge
296/2006, ossia:
- adempimento degli obblighi contributivi;
- osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro;
- rispetto, fermi restando gli altri obblighi di legge, degli accordi e contratti collettivi
nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
applicazione dei principi generali in materia di incentivi all’occupazione stabiliti, da ultimo,
dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.
Con riferimento ai principi generali in materia di incentivi all’occupazione, si ricorda quanto
segue:
1) l’incentivo non spetta se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente,
stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore
avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione (articolo
31, comma 1, lettera a);
2) l’incentivo non spetta se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal
contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo
indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Tale condizione vale anche nel caso in cui,
prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non
abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza
per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o perché
abbia cessato un rapporto a termine (articolo 31, comma 1, lettera b). Circa le modalità di
esercizio del suddetto diritto di precedenza, si rinvia a quanto stabilito, da ultimo,
nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, secondo il quale, in
mancanza o nelle more di una volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i
termini di legge (pari a sei mesi dalla cessazione del rapporto nella generalità dei casi e tre
mesi per le ipotesi di rapporti stagionali) - il datore di lavoro può legittimamente procedere
all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in
essere;
3) l’incentivo non spetta se presso il datore di lavoro o presso l’utilizzatore con contratto di
somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano
finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai
lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla
sospensione (articolo 31, comma 1, lettera c);
4) l’incentivo non spetta se l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti,
da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di
relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli
assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento (articolo 31,
comma 1, lettera d);
5) l’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la
modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione produce la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data
della tardiva comunicazione (articolo 31, comma 3).
Con specifico riferimento agli obblighi di assunzione di cui al punto 1), si evidenziano, a titolo
esemplificativo, le seguenti ipotesi in cui non si ha diritto al riconoscimento dell’incentivo in
quanto l’assunzione è effettuata in attuazione di un obbligo:
- l’articolo 15 della legge n. 264 del 29 aprile 1949, in forza del quale spetta un diritto di
precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato) in favore dell’exdipendente
a tempo indeterminato, che sia stato oggetto – negli ultimi sei mesi – di
licenziamento per riduzione di personale;
- l’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015, in forza del quale spetta un
diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato in favore del dipendente a tempo
determinato, il cui rapporto sia cessato negli ultimi dodici mesi e che, nell’esecuzione di uno o
più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda ha prestato attività lavorativa per
un periodo superiore a sei mesi; per i lavoratori stagionali il medesimo articolo dispone,
inoltre, il diritto di precedenza a favore del lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di
attività stagionali rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro
per le medesime attività stagionali;
- l’articolo 47, comma 6, della legge n. 428 del 29 dicembre 1990, in materia di
trasferimenti di azienda, in forza del quale, in favore dei lavoratori che non passano
immediatamente alle dipendenze di colui al quale è trasferita un’azienda (o un suo ramo) in
crisi, spetta un diritto di precedenza nelle assunzioni (a tempo determinato e indeterminato)
effettuate entro un anno dalla data del trasferimento ovvero entro il periodo maggiore stabilito
dagli accordi collettivi.
Per quanto concerne gli obblighi di assunzione previsti dalla contrattazione collettiva si citano,
ad esempio, le disposizioni collettive applicabili in caso di cambio appalto di servizi, in forza
delle quali l’azienda che subentra ad un’altra è obbligata ad assumere i dipendenti della
precedente azienda (cfr., al riguardo, contratto collettivo multiservizi).
7. Compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato
L’incentivo può essere legittimamente fruito nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento
(UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 - relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis – o, in alternativa, oltre
tali limiti, alle condizioni previste dall’articolo 7 del citato decreto direttoriale, che qui si
riportano:
1) l’assunzione (ovvero la trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine)
deve determinare un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati
nei dodici mesi precedenti;
2) per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 34 anni, l’incentivo può essere fruito solo
quando, in aggiunta al requisito dell’incremento occupazionale, ricorra una delle seguenti
condizioni:
a. il lavoratore sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, ai sensi del
D.M. 17 ottobre 2017;
b. il lavoratore non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o
di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
c. il lavoratore abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non
abbia ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
d. il lavoratore sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomodonna
che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici
dello Stato ovvero sia assunto in settori economici in cui sia riscontrato il richiamato
differenziale nella misura di almeno il 25%, ai sensi del decreto interministeriale del Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell’Economia e Finanze 10
novembre 2017, n. 335, di attuazione dell'articolo 2, punto 4, lett. f) del Regolamento (UE) n.
651/2014.
Si ribadisce, sull’argomento, che, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, la scelta di uno
dei due regimi applicabili in materia di aiuti di Stato (previsioni di cui agli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis o applicazione
dell’agevolazione oltre tali limiti nel rispetto di quanto disposto all’articolo 7 del decreto
direttoriale n. 2/2018) esclude l’operatività dell’altro, in quanto tra di loro alternativi.
7.1. L’incremento occupazionale netto
Ai fini della determinazione dell’incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato
in Unità di Lavoro Annuo (U.L.A.), secondo il criterio convenzionale proprio del diritto
comunitario.
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, l’incremento
occupazionale netto deve intendersi come “l’aumento netto del numero di dipendenti dello
stabilimento rispetto alla media relativa ad un periodo di riferimento; i posti di lavoro
soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo
pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di
lavoro-anno”.
Come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria (cfr. Corte di Giustizia UE, Sezione II, sentenza
2 aprile 2009, n. C-415/07), nell’operare la valutazione dell’incremento dell’occupazione “si
deve porre a raffronto il numero medio di unità lavoro – anno dell’anno precedente
all’assunzione con il numero medio di unità lavoro - anno dell’anno successivo all’assunzione”.
Il principio espresso dalla sentenza della Corte di Giustizia sopra citata, come già chiarito
nell’interpello n. 34/2014 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, deve essere inteso
nel senso che l’impresa deve verificare l’effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi
successivi all’assunzione agevolata e non una occupazione “stimata”. Pertanto, l’incremento
occupazionale dei dodici mesi successivi va verificato tenendo in considerazione l’effettiva forza
occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro “stimata” al
momento dell’assunzione.
Per tale motivo, qualora al termine dell’anno successivo all’assunzione si riscontri un
incremento occupazionale netto in termini di U.L.A., le quote mensili di incentivo
eventualmente già godute si “consolidano”; in caso contrario, l’incentivo non può essere
legittimamente riconosciuto e il datore di lavoro è tenuto alla restituzione delle singole quote di
incentivo eventualmente già godute in mancanza del rispetto del requisito richiesto mediante
le procedure di regolarizzazione.
Si precisa, sul punto, che l’agevolazione in argomento, in forza del disposto dell’articolo 32, del
Regolamento (UE) n. 651/2014, è comunque applicabile qualora l’incremento occupazionale
netto non si realizzi in quanto il posto o i posti di lavoro precedentemente occupato/occupati si
sia/siano reso/resi vacante/vacanti a seguito di:
- dimissioni volontarie;
- invalidità`;
- pensionamento per raggiunti limiti d’età`;
- riduzione volontaria dell’orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.
Come espressamente previsto dall’articolo 31, comma 1, lettera f), del d.lgs. n. 150/2015 e
ribadito all’articolo 7, comma 3, del decreto direttoriale n. 2/2018, il calcolo della forza lavoro
mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di
“impresa unica” di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 del 18
dicembre 2013.
L’incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all’intera organizzazione del datore di
lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge la prestazione di lavoro.
Per la valutazione dell’incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di
lavoratori a tempo determinato e indeterminato, escludendo, ovviamente, le prestazioni di
lavoro cosiddetto occasionale di cui all’articolo 54-bis del d.l. n. 50/2017.
Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore
assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore
sostituito.
Il rispetto dell’eventuale requisito dell’incremento occupazionale – che, si ribadisce, è richiesto
solo nelle ipotesi in cui si intende godere dell’incentivo oltre i limiti degli aiuti de minimis -
deve essere verificato in concreto, in relazione a ogni singola assunzione per la quale si
intende fruire dell’incentivo.
Il venir meno dell’incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento;
l’eventuale ripristino dell’incremento per i mesi successivi consente, invece, la fruizione del
beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di
recuperare il beneficio perso.
8. Coordinamento con altri incentivi
L’incentivo, come previsto dall’articolo 9 del decreto direttoriale n. 2/2018, non è cumulabile
con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva, fatta eccezione, come di
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