INL - Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni
INL - Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

                INL - Tracciabilità del pagamento delle retribuzioni

 

Con parere 22 maggio 2018, n. 4538, l'Ispettorato nazionale del lavoro (INL) fornisce indicazioni utili allo svolgimento dell'attività ispettiva che sarà condotta in materia di tracciabilità del pagamento delle retribuzioni ai lavoratori dipendenti ed assimilati, obbligatoria dal prossimo mese di luglio. In particolare, l'Ispettorato indica le procedure di irrogazione delle sanzioni e di presentazione del ricorso e dei relativi scritti difensivi.

Ai sensi dell'art. 1, comma 910 della L. n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), dal 1° luglio 2018, non sarà più consentito effettuare pagamenti in contanti della retribuzione e di suoi acconti, pena l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.

Tale obbligo si applica, oltre che ai rapporti di lavoro subordinato, indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

Restano espressamente esclusi dall'obbligo:

- i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni;

- i rapporti di lavoro domestico;

- i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale.

Le modalità elencate attraverso le quali effettuare la corresponsione della retribuzione sono costituite dai seguenti strumenti:

bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;

- strumenti di pagamento elettronico;

pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;

- emissione di assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

In considerazione del tenore letterale e della ratio della norma, si deve ritenere che la violazione in oggetto risulti integrata:

a) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore;

b) nel caso in cui, nonostante l'utilizzo dei predetti sistemi di pagamento, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, ad esempio, nel caso in cui il bonifico bancario in favore del lavoratore venga successivamente revocato ovvero l'assegno emesso venga annullato prima dell'incasso. Tali circostanze evidenziano uno scopo elusivo del datore di lavoro che mina la stessa ratio della disposizione.

La finalità antielusiva della norma, infatti, risulta avvalorata anche dalla previsione del fatto che la firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione.

Ai fini della contestazione, quindi, è necessario verificare non soltanto che il datore di lavoro abbia disposto il pagamento utilizzando gli strumenti previsti ex lege ma che lo stesso sia andato a buon fine.

L'Ispettorato sottolinea che, entro 30 giorni dalla notifica del verbale di contestazione e notificazione adottato dagli organi di vigilanza, è possibile presentare:

ricorso amministrativo al direttore della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

- presentare scritti difensivi.



INL parere 22 maggio 2018, n. 4538

 

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