Per i contratti in corso alla data del 14 luglio (entrata in vigore del Dl 87/2018), si potrà continuare ad applicare invariatamente il regime della versione originaria del Dlgs 81/2015 sino al prossimo 31 ottobre.
Un contratto a termine stipulato per la prima volta prima del 14 luglio e con scadenza successiva potrà essere prorogato , senza necessità di dover indicare le ragioni giustificatrici della proroga.
Un contratto a termine stipulato per la prima volta dopo il 14 luglio sarà interessato immediatamente dalle nuove regole in tema di durata massima e indicazione della causale se di durata superiore a 12 mesi.
Incertezze per la ultraattività (fino al 31 ottobre) della vecchia normativa per le proroghe e i rinnovi intervenuti sino a tale cautelativamente pertanto sarebbe opportuno adeguarsi alla nuova normativa
E’ confermato che la durata massima del contratto a termine è stata ridotta da 36 a 24 mesi, sia nel caso di singolo contratto che per sommatoria di diversi contratti risulta inoltre essere confermata la riduzione del numero delle proroghe da 5 a 4.
PERCENTUALE DI CONTINGENTAMENTO DEI CONTRATTI ATERMINE ED IN SOMMINISTARZIONE
Per le assunzioni effettuate dal 12 agosto scorso in poi la sommatoria di entrambi i rapporti dovra’ essere contenuta nel limite del 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso il datore di lavoro al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei contratti interessati.
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Informativa D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), e chiarimenti in merito al nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri (c.d. “badge di cantiere”)
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Decreto Salute e Sicurezza – Novità operative per le imprese (D.L. 159/2025) Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1/2026
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Imposta sostitutiva 5% su aumenti contrattuali 2026 – Prime indicazioni Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 7

