decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 ( decreto fiscale )
misure fiscali per il 2020

 Compensazioni dei crediti (Artt. 1-2-3)

Le misure previste sono le seguenti:

- in caso di accollo del debito d'imposta altrui, per il pagamento non è consentito utilizzare, in compensazione, alcun credito dell'accollante; viene pertanto, negata qualunque forma di compensazione ad opera di tale soggetto;

- se si è destinatari di un provvedimento di cessazione della partita IVA o di cancellazione dalla banca dati del MOSS, non è possibile compensare nel modello F24 i crediti, tributari e non, indipendentemente dal settore impositivo e dall'importo, ovvero esclusivamente riferiti all'IVA, fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento. L'unica possibilità è quella di chiedere il rimborso ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella rispettiva dichiarazione successiva;

All'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. n. 241/1997, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito".

Pertanto, con il fine di contrastare gli abusi, si introducono i seguenti requisiti necessari affinché i contribuenti possano utilizzare in compensazione, tramite modello F24, i crediti relativi a imposte dirette e sostitutive:

- obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito, per importi del credito superiori a 5.000 euro annui;

- obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, anche per i soggetti non titolari di partita IVA.

Infine, è prevista una sanzione di 1.000 euro (senza applicazione del cumulo giuridico) per ogni modello F24 scartato dall'Agenzia delle entrate a seguito del controllo, da questa effettuato, sulla compensazione dei crediti.



Modifiche sui contratti di appalto (Art. 4)

Dal 1° gennaio 2020, in tutti i casi in cui un committente affida ad un'impresa l'esecuzione di un'opera o di un servizio, il versamento delle ritenute fiscali, sulle retribuzioni corrisposte al lavoratore direttamente impiegato nell'ambito della prestazione, deve essere effettuato dal committente sostituto di imposta residente nel territorio dello Stato, su provvista mensile messa a disposizione dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici.

La norma si applica, però, non solo ai contratti di appalto ma anche ai contratti non nominati, o misti, nonché i contratti di subfornitura, logistica, spedizione e trasporto, nei quali oggetto del contratto è comunque l'assunzione di un obbligo di fare da parte dell'impresa appaltatrice.

Inoltre, si estende al settore in discussione il meccanismo dell'inversione contabile ai fini IVA - reverse charge. Più precisamente, il reverse charge viene applicato anche agli appalti caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera (c.d. labour intensive) nell'attività che costituisce il core business aziendale del committente.



Sanzioni per mancata accettazione di pagamenti effettuati con carte di debito e credito (Art. 23)

All'articolo 15 del D.Lgs. n. 179/2012, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 4, le parole "carte di debito e carte di credito" sono sostituite dalle seguenti parole: "carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito".

Inoltre, a partire del 1° luglio 2020, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di un soggetto obbligato, si applica nei confronti del medesimo soggetto una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 30 euro, aumentata del 4 per cento del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l'accettazione del pagamento.



Modifiche della disciplina penale e della responsabilità amministrativa degli enti (Art. 39)

Intervenendo sull'apparato sanzionatorio penale, con modifiche al D.Lgs. n. 74/2000, vengono inasprite lepene principali e ridotte le soglie di rilevanza penale delle violazioni fiscali.

Inoltre, si estende ai reati tributari più gravi, considerando la pena edittale, e al tempo stesso connotati dal superamento di soglie rilevanti (100.000 euro) di imposta evasa o, a seconda della struttura del delitto, di redditi sottratti all'imposizione fiscale, la confisca c.d. di sproporzione o allargata, con conseguente possibilità di sequestro funzionale alla medesima.



Altre novità

Tra le ulteriori novità, si evidenzia che:

- vengono sottoposti ad imposizione nei confronti dei beneficiari italiani i redditi distribuiti dai trust opachi esteri stabiliti in Paesi a fiscalità privilegiata;

si abbassano i limiti all'utilizzo del contante: dal 1° luglio 2020 e per tutto il 2021, si passa da 3.000 a 2.000 euro, mentre dal 2022 il limite è fissato a 1.000 euro; la sanzione per la violazione del divieto è pari a 2.000 euro dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e di 1.000 euro dal 1° gennaio 2022.

l'esenzione IVA è limitata alle prestazioni d'insegnamento scolastico o universitario e non riguarda le prestazioni didattiche di ogni genere (norma che interviene sulla questione dell'IVA dovuta dalle auto scuole);

le società di progetto possono dedurre integralmente gli interessi passivi e gli oneri finanziari anche se relativi a prestiti assistiti da garanzie diverse da quelle strettamente previste dall'art. 96, comma 8, lettera a), TUIR (secondo cui i prestiti devono essere garantiti da beni appartenenti al gestore del progetto afferenti al progetto stesso) utilizzati per finanziare progetti infrastrutturali pubblici, non solo rientranti nella parte V del Codice degli appalti, ma anche nelle Parti III e IV dello stesso Codice concernenti i contratti di concessione e di partenariato pubblico privato;

- in materia di Tremonti ambiente, si definisce la procedura diretta a consentire al contribuente di mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti versando una somma parametrata alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione dei redditi;

Infine, viene fissata al 30 novembre 2019 (2 dicembre perché il 30 cade di sabato), il termine ultimo per versare la prima o unica rata della rottamazione ter, per tutti i contribuenti che vi hanno aderito e a prescindere dalla riapertura o meno.



Leggi tutto