. Dalla data di efficacia di dette disposizioni cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le disposizioni del decreto, le misure di cui al D.P.C.M. 8 marzo 2020 e del D.P.C.M. 9 marzo 2020. Pertanto, il decreto conferma che le modalità semplificate per l'attivazione dello smart working possono essere applicate fino al termine dello stato di emergenza (31 luglio 2020) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Inoltre, anche le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, sono tenute ad assicurare lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente. Sono sospese le attività commerciali non essenziali e, comunque, per quelle non sospese si esorta al massimo l'utilizzo delle modalità di lavoro agile.
In particolare, sono sospese le seguenti attività:
- commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto. Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) ad esclusione delle lavanderie e tintorie, dei servizi di pompe funebri e delle attività connesse.
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Il Presidente della Regione con ordinanza di cui all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 6/2020, può disporre la programmazione del servizio erogato dalle Aziende del Trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro della salute può disporre, al fine di contenere l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzione e soppressione dei servizi automobilistici interregionali e di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
In ordine alle attività produttive e alle attività professionali viene raccomandato che:
- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti e contingentato l'accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.
Per quanto riguarda lo smart working, il Ministero del Lavoro ha reso accessibile una procedura emergenziale semplificata. La procedura, attiva fino al 31 luglio 2020, consente il caricamento, con un unico flusso, di comunicazioni relative a più lavoratori. L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro.
Gli obblighi di informativa sulla salute e sicurezza di cui all'art. 22 della L. n. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
Per quanto riguarda gli spostamenti, rimane l'invito a limitare al massimo gli spostamenti di persone ai soli casi, giustificati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.
In caso di controllo da parte delle autorità di polizia, è necessario presentare una apposita autocertificazione con i motivi dello spostamento da compilare sul modulo scaricabile dal sito del Ministero dell'Interno o contestualmente in sede di controllo da parte delle Autorità.
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