NELLA BOZZA DEL DECRETO AGOSTO CON L' ARTICOLO 8) SI RISCRIVE COMPLETAMENTE IL PRIMO COMMA, DELL’ARTICOLO 93 DELLA LEGGE N. 77/2020, DI CONVERSIONE DEL DECRETO RILANCIO (DECRETO-LEGGE N. 34/2020)
NIENTE PROROGA OBBLIGATORIA CONTRATTI A TERMINE E POSSIBILITA' DI OMETTERE LE CAUSALI NEI CONTRATTI A TERMINE SINO AL 31/12/2020

 L’azienda non dovrà fornire alcuna prova circa il fatto che il contratto a termine sia stato attivato o prorogato con l’obiettivo di riavviare l’attività produttiva in conseguenza dell’emergenza sanitaria in atto;


la norma può essere applicata a tutti i contratti a tempo determinato, indipendentemente dal fatto che il rapporto prorogato sia stato in vita al 23 febbraio scorso, ovvero che il precedente rapporto, oggi rinnovato, sia stato attivo alla data del 23 febbraio 2020;

la deroga all’obbligo di indicare una motivazione alla proroga del contratto a termine ovvero al suo rinnovo deve sottostare alla “durata massima complessiva di 24 mesi;

Con l’abrogazione del comma 1-bis e del suo contenuto, da parte dell’articolo 8 del decreto Agosto viene meno l'obbligo di proroga di una durata pari al periodo di sospensione dell’attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.


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