Sospensione dei versamenti con differenziazioni
I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Contribuenti  con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro. Hanno diritto alla sospensione,  se hanno subito una calo  del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
 

Se l’attività prevalente (codice Ateco) rientra tra quelle sospese (ex articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, ad esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche), i versamenti di dicembre sono differiti a prescindere dall’area del territorio in cui l’attività è esercitata (è irrilevante il “colore” della regione di appartenenza).

Per le attività di ristorazione, i versamenti sono sospesi solo se l’attività (domicilio fiscale, sede legale od operativa) è esercitata in aree “arancioni” o “rosse”. Infine per le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, i versamenti sono sospesi se l’attività è svolta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse)

 

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