Contribuenti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro. Hanno diritto alla sospensione, se hanno subito una calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
Se l’attività prevalente (codice Ateco) rientra tra quelle sospese (ex articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, ad esempio palestre, piscine, centri benessere, discoteche), i versamenti di dicembre sono differiti a prescindere dall’area del territorio in cui l’attività è esercitata (è irrilevante il “colore” della regione di appartenenza).
Per le attività di ristorazione, i versamenti sono sospesi solo se l’attività (domicilio fiscale, sede legale od operativa) è esercitata in aree “arancioni” o “rosse”. Infine per le attività che operano nei settori economici (codici Ateco) individuati nell’allegato 2 al Dl 149/2020, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, i versamenti sono sospesi se l’attività è svolta in aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse)
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Informativa D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), e chiarimenti in merito al nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri (c.d. “badge di cantiere”)
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Decreto Salute e Sicurezza – Novità operative per le imprese (D.L. 159/2025) Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1/2026
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Imposta sostitutiva 5% su aumenti contrattuali 2026 – Prime indicazioni Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 7

