AMPLIAMENTO ESONERO CONTRIBUTIVO di cui all’articolo 1 , commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
SONO INTERESSATI I DATORI DI LAvoro che assumono a tempo indeterminato o che trasformano i contratti da tempo determinato in contratti a tempo indeterminato che in tal caso beneficeranno di un esonero contributivo:
· nella misura del 100% (in luogo del valore già previsto a regime, pari al 50%);
· nel limite di 36 mesi o di 48 mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;
· nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile (in luogo del valore già previsto a regime, pari a 3.000 euro su base annua);
· sono interessati i soggetti che alla data della prima assunzione incentivata non abbiano compiuto 36 anni (nel 2021 il limite sarebbe stato di 30 anni) e che non abbiamo mai intrattenuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con qualsiasi datore di lavoro .
non rientrano nella agevolazione i premi e contributi relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e le trasformazioni dei rapporti di apprendistato .
il datore di lavoro nei 6 mesi precedenti o successivi alla assunzione e’ inibito dal procedere alicenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi .
l’agevolazione e’ subordinata alla autorizzazione della comunita’ europea
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Informativa D.L. n. 159/2025 (c.d. “Decreto Sicurezza Lavoro”), e chiarimenti in merito al nuovo sistema di identificazione dei lavoratori nei cantieri (c.d. “badge di cantiere”)
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Decreto Salute e Sicurezza – Novità operative per le imprese (D.L. 159/2025) Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1/2026
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Imposta sostitutiva 5% su aumenti contrattuali 2026 – Prime indicazioni Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 7

