assegno unico e universale sarà in vigore prossimo dal mese di marzo 2022
. I soggetti appartenenti all’ampia platea di beneficiari individuata dal legislatore possono presentare le relative istanze dal 1° gennaio 2022. A prevederlo è il decreto legislativo n. 230/2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che definisce le modalità di richiesta ed erogazione della misura. Sono previste novità anche per il periodo di decorrenza, che va da marzo a febbraio di ciascun anno. La domanda per il riconoscimento dell’assegno ha validità annuale e deve essere presentata in modalità telematica all'INPS, ovvero presso gli istituti di patronato. L’erogazione dell’assegno avviene mediante accredito su IBAN, ovvero mediante bonifico domiciliato. A partire dal 1° gennaio 2022 possono essere presentate le domande di erogazione dell’ assegno unico e universale , riconosciuto ai nuclei familiari con figli a decorrere dal settimo mese di gravidanza. A prevederlo è il decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale che definisce i dettagli e le modalità di richiesta ed erogazione della misura a partire dal prossimo mese di marzo . E' opportuno esporre il presente avviso in bacheca aziendale

 Cos’è

L’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21
anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione
economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di
eventuali situazioni di disabilità dei figli.
L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la
genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di
ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila.
A chi è rivolto
L’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni:
per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza;
per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che:
frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui;
sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
svolga il servizio civile universale;
per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.
Come funziona
L’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo
familiare, verificata tenendo conto dell’ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso
di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE. Le
medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento
della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE, ma per le quali l’ISEE sia successivamente attestato entro il 30
giugno.
L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con
ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa.
Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE, è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare
l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta
Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ISEE è normalmente disponibile entro
poche ore dalla richiesta.
QUANTO SPETTA
L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio
beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi.
In particolare, è prevista:
una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a
15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli
importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di
età inferiore a 21 anni, nuclei con quattro o più figli, genitori entrambi titolari di reddito da lavoro, figli affetti da disabilità;
una quota a titolo di maggiorazioni per compensare l’eventuale perdita economica subita dal nucleo familiare, se l’importo
dell’Assegno dovesse risultare inferiore a quello che deriva dalla somma dei valori teorici dell’Assegno al Nucleo Familiare
(componente familiare) e delle detrazioni fiscali medie (componente fiscale), che si sarebbero percepite nel regime precedente la
riforma.
L’Assegno unico e universale è corrisposto dall’INPS ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta anche successiva, in pari misura tra
coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, mediante accredito su conto corrente bancario o postale, ovvero scegliendo la modalità
del bonifico domiciliato.
In fase di compilazione della domanda, il genitore richiedente potrà indicare le modalità di pagamento prescelte anche con riferimento
all’altro genitore (es. IBAN dell’altro genitore, per quanto a propria conoscenza). Qualora il genitore richiedente non dovesse indicare la
modalità di pagamento dell’altro genitore esercente la responsabilità genitoriale, quest’ultimo potrà provvedere autonomamente a
inserirlo, accedendo alla domanda del richiedente con le proprie credenziali. In tal caso, il pagamento della quota al secondo genitore
decorre da quando tale scelta di accredito al 50% è stata comunicata all’INPS.
In caso di affidamento esclusivo, il richiedente potrà chiedere la corresponsione del 100% dell’importo spettante. Resta ferma la
possibilità dell’altro genitore di modificare tale scelta accedendo alla domanda mediante le proprie credenziali.
Nel caso di nomina di un tutore o di affidatario ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l’Assegno è riconosciuto nell’interesse
esclusivo del tutelato ovvero del minore in affido familiare.
Per i nuovi nati a decorrere dal 1° marzo, l’Assegno unico e universale spetta dal settimo mese di gravidanza.
Con l’entrata in vigore dell’Assegno unico e universale, a decorrere dal mese di marzo 2022 sono abrogate le seguenti misure di
sostegno alla natalità, in quanto assorbite dall’Assegno:
il premio alla nascita o all’adozione (Bonus mamma domani);
Documento generato il 15/01/2022 - Ora: 11:39
Titolo: Assegno unico e universale per i figli a carico
www.inps.it :Schede Servizio > Assegno unico e universale per i figli a..
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l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili;
l’assegno di natalità (cd. Bonus bebè);
le detrazioni fiscali per figli fino a 21 anni.
L’Assegno unico non assorbe né limita gli importi del bonus asilo nido.
L’Assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle Regioni, Province
autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.
Inoltre è compatibile con il Reddito di Cittadinanza. Per i percettori del Reddito di Cittadinanza l’importo dell’Assegno è erogato, con le
stesse modalità di erogazione del RdC, mediante accredito sulla carta RdC di cui gli stessi sono in possesso.
Per la determinazione del reddito familiare l’Assegno unico non si computa nei trattamenti assistenziali.
L’Assegno unico e universale non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
Domanda
REQUISITI
L’Assegno unico e universale per i figli a carico riguarda tutte le categorie di lavoratori dipendenti (sia pubblici che privati), lavoratori
autonomi, pensionati, disoccupati, inoccupati ecc.
La misura è riconosciuta a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, il
richiedente sia in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno:
sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, oppure sia cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività
lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in
Italia per un periodo superiore a sei mesi;
sia soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
sia residente e domiciliato in Italia;
sia o sia stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, ovvero sia titolare di un contratto di lavoro a tempo
indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Ai nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza l’Assegno unico e universale è corrisposto d’ufficio dall’INPS, senza
necessità di presentare apposita domanda.
QUANDO FARE DOMANDA
La domanda per l’Assegno unico e universale è annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno
successivo e può essere presentata a partire dal 1° gennaio 2022 da uno dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale a
prescindere dalla convivenza con il figlio, direttamente attraverso il sito INPS, ovvero chiamando il contact center o tramite patronati. La
domanda può essere presentata anche mediante tutore del figlio ovvero del genitore, nell’interesse esclusivo del tutelato. Al compimento
della maggiore età, i figli possono presentare la domanda in sostituzione di quella eventualmente già presentata dai genitori e richiedere
la corresponsione diretta della quota di Assegno loro spettante.
Per le domande presentate a gennaio e febbraio, l’Assegno sarà corrisposto a partire dal mese di marzo 2022; i relativi pagamenti
saranno effettuati dal 15 al 21 marzo 2022.
Per le domande presentate dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, l’Assegno unico e universale spetta con tutti gli arretrati a partire
dal mese di marzo 2022.
Per le domande presentate dopo il 30 giugno, l’Assegno decorre dal mese successivo a quello di presentazione ed è determinato
sulla base dell’ISEE al momento della domanda.
Da gennaio 2022 sul sito dell’INPS è disponibile il link alla domanda. La domanda si riferisce a pagamenti di prestazioni relative al
periodo compreso tra il mese di marzo dell’anno di presentazione e quello di febbraio dell’anno successivo. Il link online alla domanda sarà
comunque sempre accessibile e il pagamento dell’Assegno unico sarà effettuato in ogni caso dal mese successivo alla presentazione della
domanda.
La domanda può essere presentata:
accedendo dal sito INPS al servizio "Assegno unico e universale per i figli a carico” con SPID almeno di livello 2, Carta di
Identità Elettronica 3.0 (CIE) o Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile, con la tariffa applicata dal
gestore telefonico);
tramite enti di patronato, attraverso i servizi telematici offerti gratuitamente dagli stessi.
Ulteriori istruzioni sulla compilazione della domanda sono contenute nel messaggio 31 dicembre 2021, n. 4748.
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