Obbligo vaccinale over 50 e super green pass
in Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato il DECRETO-LEGGE 7 gennaio 2022, n. 1 con il quale il Governo ha stabilito nuove regole per quanto riguarda ll contenimento della pandemia nei luoghi di lavoro, in particolare il provvedimento stabilisce quanto segue.

 


 
A partire dal 15 febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, i lavoratori con più di 50 anni di età per accedere nel luogo di lavoro devono esibire il  Super Green Pass che si ottiene solo mediante effettuazione del vaccino o mediante  avvenuta guarigione dal COVID 19.

In considerazione della circostanza  che dopo la prima dose, il Super Green Pass si ottiene dal 15° giorno dalla data della vaccinazione,  risulta che il  termine ultimo per vaccinarsi è  il 1 febbraio 2022.

E’ opportuno precisare che la suddetta disposizione si applica  anche  a  coloro che compiono il cinquantesimo anno di  eta' nel periodo che và dal 8 gennaio 2022 al 15 giugno 2022.

Per tutti gli altri lavoratori rimane invariato l’obbligo del possesso del Green Pass che ricordo si può ottenere:

  • con il vaccino
  • con un certificato medico nei casi in cui il soggetto è esente dal vaccino per problemi di salute;
  • con un test molecolare, (durata di 72 ore);
  • con un test sierologico (durata di 48 ore).;

 
Inoltre si sottolinea che il controllo del Green Pass spetta al datore di lavoro anche attraverso un incarico formale ad altro soggetto. Chi omette i controlli rischia una sanzione amministrativa dai 400 ai mille euro.
 
Per i lavoratori che non osservano l'obbligo vaccinale è prevista una sanzioni amministrative di 100 euro.
Invece, per i lavoratori che verranno trovati sul posto di lavoro privi del Green Pass la sanzione è da euro 600 a euro 1.500 euro, ferme le conseguenze  disciplinari secondo il CCNL.

 

Imprese e lavoratori devono fare i conti con il mix di misure messe in campo dal Governo per contenere la pandemia da Covid-19. Dall’8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 è stabilito l’obbligo vaccinale per tutti i cittadini italiani che abbiano compiuto i 50 anni di età. Dal 10 gennaio è previsto l’utilizzo del green pass rafforzato per accedere a numerose attività e servizi come alberghi, sagre, fiere, convegni, congressi, piscine e mezzi di trasporto. A far data dal 15 febbraio tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti al nuovo obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro sono tenuti ad esibire il super green pass. La violazione è punita con una sanzione da euro 600 a euro 1.500.

Per contrastare la diffusione del Covid-19 prodotta dalla quarta ondata della pandemia e per incentivare la diffusione della campagna vaccinale, il Governo mette in campo un mix di misure restrittive e di contenimento approvando, a pochi giorni di distanza l’uno dall’altro, due decreti legge: il D.L. n. 229/2021 e il D.L. n. 1/2022.

Obbligo vaccinale per soggetti over 50 e sanzioni

Il D.L. n. 1 del 2022, a far data dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, introduce (modificando il D.L. n. 44/2021) l’obbligo vaccinale per prevenire l’infezione dal virus SARS-CoV-2, per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri stati membri dell’Unione Europea residenti in Italia, che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022.

L'obbligo di vaccinazione non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate o per immunizzazione a seguito di malattia naturale, comprovata dalla notifica effettuata dal medico curante. In tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

Per i soggetti che entro il 1° febbraio 2022 non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario o a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario (entro i termini previsti) o non abbiano effettuato la dose di richiamo entro i termini di validità della certificazione verde Covid-19, è prevista una sanzione pecuniaria di 100 euro. La sanzione è irrogata dal Ministero della Salute per il tramite dell’Agenzia delle Entrate a valle del procedimento amministrativo previsto dal decreto.

Green pass rafforzato per accedere ai luoghi di lavoro

Dal 15 febbraio 2022 tutti i lavoratori over 50 del settore pubblico e privato soggetti all’obbligo vaccinale, per accedere al luogo di lavoro devono possedere e sono tenuti ad esibire il green pass rafforzato ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti alla verifica del green pass rafforzato (app Verifica C-19 e altre funzionalità di verifica previste dalla legge) da parte dei lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale.

Nel caso i lavoratori soggetti all’obbligo vaccinale comunichino di non essere in possesso della certificazione verde Covid-19 rafforzata o ne fossero trovati sprovvisti al momento dell’accesso nel luogo di lavoro, saranno considerati assenti ingiustificati senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro fino alla presentazione del green pass rafforzato e comunque non oltre il 15 giugno 2022.

Per i giorni di assenza ingiustificata non è dovuta la retribuzione né altro compenso o emolumento. Fino al 15 giugno 2022 i datori di lavoro (indipendentemente dalla dimensione occupazionale) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, possono sospendere i lavoratori per tutta la durata del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al predetto termine del 15 giugno 2022.

E’ vietato l’accesso dei lavoratori ai luoghi di lavoro in violazione dell’obbligo di vaccinazione. La violazione è punita con una sanzione amministrativa da euro 600 a euro 1.500. I lavoratori non soggetti all’obbligo vaccinale o il cui obbligo è differito per motivazioni medico - sanitarie devono essere adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di contagio.

Obbligo vaccinale per personale universitario

Dal 15 febbraio 2022, l’obbligo vaccinale senza alcun limite di età è esteso anche al personale universitario come già previsto dal 15 dicembre 2021 per il personale scolastico.

Sospensione e sostituzione di lavoratori privi di green pass (base) anche per le aziende oltre i 15 dipendenti

Il D.L. n. 1/2022 sostituisce interamente il settimo comma dell’art. 9 septies del D.L. n. 52/2021 prevedendo che tutte le aziende (non più solo quelle con meno di 15 dipendenti) dopo 5 giorni di assenza ingiustificata possano sospendere il lavoratore assente sprovvisto di certificazione verde Covid-19 per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni rinnovabili fino al 31 marzo 2022.

Utilizzo del Green pass (base e/o rafforzato) e quarantena precauzionale

Oltre a quanto già previsto dal decreto legge n. 221/2021, il combinato disposto delle misure contenute nel D.L. n. 229/2021 e del successivo D.L. n. 1/2022 comporta nuove disposizioni in merito all’utilizzo del green pass base (ossia la certificazione verde Covid-19 che si ottiene anche in seguito a test antigenico e/o molecolare) e del green pass rafforzato o super green pass, ossia la certificazione verde Covid-19 rilasciata esclusivamente a seguito di vaccinazione (ciclo primario e dose booster) o avvenuta guarigione.

Il green pass rafforzato sarà necessario:

da lunedì 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022), per accedere ai seguenti servizi e attività:

alberghi e strutture ricettive, nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;

- sagre e fiere;

- convegni e congressi;

- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;

- servizi di ristorazione all’aperto;

- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;

- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;

- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

- mezzi di trasporto, compreso il trasporto pubblico locale o regionale

Il green pass base sarà necessario:

da giovedì 20 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 Marzo 2022) per accedere a:

servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, estetisti, ecc.)

- colloqui e visite in presenza con detenuti ed internati all’interno di istituti penitenziari per adulti e minori;

da martedì 01 febbraio 2022 (o altra data prevista da specifico dpcm) e fino alla cessazione dello stato di emergenza (31 marzo 2022) per accedere a:

pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali (fatte salve quelle necessarie per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona, individuate con apposito dpcm)

Le nuove misure non si applicano ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale) sulla base di idonea e comprovata certificazione medica. I titolari e i gestori dei servizi e delle attività in elenco sono tenuti alla verifica del possesso del green pass (base o rafforzato) attraverso l’app Verifica C19.

Smart working emergenziale settore pubblico e privato

I ministri per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, e del Lavoro, Andrea Orlando, hanno firmato una circolare per sensibilizzare sia le amministrazioni pubbliche che i datori di lavoro privati ad implementare il più possibile forme di lavoro agile.

Per ciò che riguarda il settore privato la circolare raccomanda il massimo utilizzo della modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a modalità a distanza, ricordando come fino alla data del 31 marzo 2022 in virtù della proroga dello stato d’emergenza ed in forza delle disposizioni contenute nell’art. 90 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazione dalla legge n. 77/2020 sia consentita la possibilità di ricorrere al lavoro agile con modalità semplificate, senza l’accordo individuale tra azienda e singolo dipendente (necessario invece ai sensi della legge n. 81/2017) e con notifica telematica e massiva al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 


 

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