nota INL n. 573 del 2022 Collaborazioni Occasionali
Dal 28 marzo e’ on line la nuova piattaforma online per la comunicazione delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, predisposta dal Ministero del Lavoro.

 L’ omissione dell’ adempimento obbligatorio e preventivo a cui sono tenuti i committenti privati

che si avvalgono di questa tipologia di prestazioni, è  sanzionato amministrativamente  fino a 2.500 euro. Resta valida, fino al prossimo 30 aprile, la procedura previgente di comunicazione via e-mail.

Che nel caso della provincia di Lecce è ITL.Lecce.occasionali@ispettorato.gov.it

 

Quadro normativo

 

l’obbligo è in vigore dal 21 dicembre 2021, e viene introdotto dalla legge n. 215/2021, ed interessa  il

committente che stipula un contratto di collaborazione occasionale ex art. 2222 del Codice

civile,che è pertanto tenuto ad  effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro (INL) competente per territorio.

il lavoro autonomo occasionale oggetto di comunicazione ha le seguenti caratteristiche :

- l’autonomia, in relazione alle modalità e ai tempi di svolgimento del servizio o di

realizzazione dell’opera;

- l’occasionalità dell’attività svolta o realizzata;

- il mancato inserimento nell’organizzazione dell’azienda per la quale si svolge il lavoro;

- l’assenza del vincolo di subordinazione con il committente;

- la corresponsione di un corrispettivo.

 

Dal punto di vista  previdenziale, occorre evidenziare che i compensi percepiti fino a 5.000

euro non sono soggetti al prelievo previdenziale.

 

Al superamento della franchigia dei 5.000 euro, il prestatore deve iscriversi alla

Gestione separata ed esporre sulla ricevuta di pagamento il contributo previdenziale

previsto.

Il contributo dovuto sarà per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore.

 

Procedura telematica di comunicazione preventiva

 

Alla procedura telematica di comunicazione si accede autenticandosi nel “portale

servizi.lavoro.gov.it” e cliccando sulla procedura ”Lavoro autonomo occasionale”. Scegliendo

“Nuova comunicazione” è possibile compilare le seguenti sezioni del modulo:

Sezione 1

Comunicazione (dati del committente), che deve contenere:

- codice fiscale o partita iva;

- denominazione;

- sede legale.

Sezione 2

Lavoratore autonomo, in cui inserire:

- codice fiscale (in caso di prestatori stranieri è possibile flaggare la condizione “soggetto privo

di codice fiscale e riportare i dati anagrafici esteri);

- dati anagrafici;

- cittadinanza;

- estremi del documento di identità o del permesso di soggiorno;

- domicilio del prestatore.

Sezione 3

Rapporto di lavoro, che include:

- data di inizio;

- durata (entro cui completare la prestazione): in questo caso è possibile scegliere

alternativamente tra 7 giorni, 15 giorni e 30 giorni;

N.B. Al riguardo l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nella nota n. 573 del 28 marzo 2022, ha

fatto presente che, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco

temporale indicato sulla comunicazione, sarà necessario effettuare una nuova

comunicazione.

- descrizione dell’attività: campo liberamente compilabile;

- compenso stimato (ciò vale a dire che il compenso effettivamente erogato potrà essere di

importo superiore o inferiore a quello indicato nella comunicazione);

- sede di lavoro.

Sezione 4

Dati invio, che contiene:

- dati del compilatore (incluso l’indirizzo e-mail che obbligatoriamente inserito).

Una volta completato l’invio, in questa sezione verranno riportati:

- la data di trasmissione della comunicazione;

- il Codice comunicazione e, nel caso si tratti di una modifica, il codice della comunicazione

precedente.

Al momento, la procedura di compilazione telematica della domanda non effettua alcun

controllo sulla congruità dei dati esposti e, al momento della trasmissione, non propone

una overview di revisione dei dati inseriti né richiede una ulteriore conferma di invio.

Periodo transitorio

La nota INL n. 573 del 2022 ha previsto altresì un periodo transitorio, valido fino al 30 aprile

2022 in cui sarà ancora possibile trasmettere la comunicazione via e-mail ordinaria allo

specifico indirizzo di posta elettronica dedicato da ciascun Ispettorato territoriale.

Il committente indica, direttamente nel corpo dell’e-mail:

- dati del committente e del prestatore;

- luogo della prestazione;

- sintetica descrizione dell’attività;

- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale può considerarsi compiuta

l’opera o il servizio

- compenso previsto.

Soggetti esclusi

Sono esclusi dall’obbligo di effettuare, con qualsivoglia modalità, la comunicazione preventiva:

- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono

esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori

autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di

imprenditori;

- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della

normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la

figura dell’incaricato alla vendita occasionale;

- i soggetti che intrattengono rapporti con il procacciatore d’affari occasionale così come le

prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i

lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori

di articoli e testi;

- i committenti di prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello

spettacolo o svolte in favore delle ASD e SSD;

- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la

comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di

imprenditori;

- le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);

- i datori di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);

- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;

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- i partiti politici;

- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti

vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi

relativi ai fattori produttivi;

- le ONLUS.

Sanzioni

L’omessa o tardiva trasmissione della comunicazione comporta l’irrogazione in capo al

committente di una sanzione amministrativa di importo che va da euro 500 a euro 2.500,

non diffidabile.

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