Articoli 31 e 32 del decreto-legge del 17 maggio 2022, n. 50 - Indennità una tantum pari a 200 euro. Istruzioni applicative e
Con la presente circolare 73 del 24/06/2022 INPS fornsice le istruzioni applicative in materia di indennità una tantum per i lavoratori dipendenti, per pensionati ed altre categorie di soggetti previste dagli articoli 31 e 32 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.

 INDICE

Premessa
PARTE I – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
1. Quadro normativo
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
PARTE II – Indennità una tantum per i pensionati, titolari di trattamenti di natura assistenziale
o di accompagnamento alla pensione
1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della misura (articolo 32, comma 1, del
decreto-legge n. 50/2022)
1.1. Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione
1.2 Trattamenti di natura assistenziale
2. Requisiti
2.1 Requisito della residenza in Italia
2.2 Requisiti reddituali
3. Ulteriori disposizioni
4. Modalità di erogazione
4.1 Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione
4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento
alla pensione. Criterio di individuazione dell’ente previdenziale competente al pagamento
4.1.1.1 Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali
4.1.1.2 Titolarità di trattamenti non gestiti dall’INPS
4.1.2 Comunicazione ai pensionati
4.1.3 Verifica esito elaborazione
4.1.4 Rinuncia all’indennità una tantum
4.2 Per titolari di trattamento di natura assistenziale
5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito
PARTE III – Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 32, commi da 8 a
21)
Sezione I - Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DISCOLL
2. Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione agricola di
competenza del 2021
3. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo
10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42 del decreto-legge n.
73/2021
Sezione II - Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e
intermittenti
3. Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo
4. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali
5. Indennità una tantum a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
6. Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici
7. Presentazione della domanda
8. Finanziamento
9. Strumenti di tutela
10. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
PARTE IV – Pagamenti e istruzioni contabili
1. Calendario dei pagamenti
2. Istruzioni contabili
Premessa
Nel quadro delle misure urgenti adottate in materia di politiche energetiche nazionali,
produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali
e di crisi ucraina, il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale -
Serie Generale n. 114 del 17 maggio 2022 (data di entrata in vigore 18 maggio 2022),
prevede, agli articoli 31 e 32, il riconoscimento di un’indennità una tantum a determinate
categorie di soggetti.
In particolare, l’articolo 31 del citato decreto prevede che, per il tramite dei datori di lavoro
nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, sia riconosciuta, in via automatica, una
somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro ai lavoratori dipendenti di
cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei
trattamenti di cui all'articolo 32 del medesimo decreto e che, nel primo quadrimestre dell'anno
2022, hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità.
Si evidenzia che l’erogazione della indennità ai sensi dell’articolo 31 per il tramite dei datori di
lavoro è esclusa per gli operai agricoli a tempo determinato considerato che l’istituto della
compensazione delle anticipazioni delle prestazioni temporanee non è previsto per i lavoratori
a tempo determinato. L’articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, al comma 10 prevede, infatti, la possibilità di
compensare le prestazioni a carico dell’INPS, anticipate dai datori di lavoro agricolo, con i
contributi previdenziali esclusivamente per i lavoratori a tempo indeterminato. L’esclusione
dell’istituto della compensazione per tali rapporti di lavoro tiene conto dell’elevato ricorso alle
prestazioni a tempo determinato e dell’elevata mobilità di tali lavoratori tra i diversi datori di
lavoro agricoli.
L’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 stabilisce la corresponsione di una
indennità una tantum, pari a 200 euro, in favore dei soggetti residenti in Italia, titolari di uno o
più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione
o assegno sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di
trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022.
Gli interessati devono essere in possesso di un reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al
netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro.
Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione, a domanda, nel mese di luglio 2022, di
un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che
abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro, alla data del 18 maggio 2022.
Il successivo comma 9 prevede che sia riconosciuta un’indennità una tantum di importo pari a
200 euro nei confronti di coloro che hanno percepito per il mese di giugno 2022 le prestazioni
previste dagli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Il comma 10 del citato articolo 32 riconosce l’indennità una tantum pari a 200 euro a coloro
che nel corso del 2022 percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola di competenza del
2021 di cui all'articolo 32 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Il successivo comma 11 riconosce l’indennità una tantum di 200 euro, sempre a domanda, in
favore dei soggetti non titolari di trattamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo 32,
titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409 del codice di
procedura civile, i cui contratti sono attivi alla data di entrata in vigore del decreto-legge n.
50/2022 e iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
1995, n. 335, qualora da tali rapporti derivi un reddito non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
Il comma 12 del citato articolo 32 prevede, inoltre, che l’INPS eroghi automaticamente
un’indennità una tantum di 200 euro ai lavoratori che nel 2021 siano stati beneficiari di una
delle indennità previste dall'articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge 22 marzo 2021 n.
41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021 n. 69 e dall'articolo 42 del
decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106.
Ai sensi del successivo comma 13 l'INPS eroga, a domanda, un'indennità una tantum pari a
200 euro, ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13
a 18 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione
per almeno 50 giornate e purché abbiano reddito, derivante dai suddetti rapporti, non
superiore a 35.000 euro per l'anno 2021.
Il successivo comma 14 ha previsto, inoltre, che l’indennità una tantum pari a 200 euro sia
erogata dall'INPS, a domanda, anche ailavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello
spettacolo (FPLS) che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e purché
abbiano un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno
2021.
Il comma 15 del medesimo articolo prevede pari trattamento, da erogare sempre a domanda,
ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni
di cui all'articolo 2222 del codice civile.Per tali contratti deve risultare, per il 2021, l'accredito
di almeno un contributo mensile e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in
vigore del decreto, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n.
335/1995.
Ai sensi del successivo comma 16 l’indennità una tantum è erogata a domanda dall'INPS,
anche agli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114 con reddito nell'anno 2021, derivante dalle medesime attività, superiore a
5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del decreto-legge
n. 50/2022 alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Il successivo comma 18 prevede, infine, la corresponsione d'ufficio nel mese di luglio 2022,
unitamente alla rata mensile di competenza, di una indennità una tantum pari a 200 euro, ai
nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26. L'indennità non è corrisposta
nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui all'articolo 31 e di cui
ai commi da 1 a 16 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022.
Con la presente circolare, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si
forniscono le istruzioni applicative in merito al riconoscimento di tali indennità.
PARTE I
Indennità una tantum per lavoratori dipendenti
1. Quadro normativo
Il decreto-legge n. 50/2022, come in premessa ricordato, ha previsto, all’articolo 31 comma 1,
quanto segue: “Ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30
dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all'articolo 32 e che nel primo
quadrimestre dell'anno 2022 hanno beneficiato dell'esonero di cui al predetto comma 121 per
almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione
erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a
200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di
non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
L’articolo 31 sopra riportato prevede che l’indennità sia “riconosciuta per il tramite dei datori di
lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022” e che “nel mese di luglio 2022, il
credito maturato per effetto dell'erogazione dell'indennità […] è compensato attraverso la
denuncia” UniEmens.
Pertanto, stante il riferimento generale ai lavoratori dipendenti e al riconoscimento
dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, la predetta indennità deve essere
erogata, sussistendo il rapporto di lavoro (a tempo determinato o indeterminato) nel mese di
luglio e gli altri requisiti posti dal menzionato articolo 31, con la retribuzione di competenza del
mese di luglio 2022 (anche se erogata ad agosto), con denuncia Uniemens entro il 31 agosto,
ovvero, in ragione dell’articolazione dei singoli rapporti di lavoro (ad esempio, part-time ciclici)
o della previsione dei CCNL, quella erogata nel mese di luglio 2022 (anche se di competenza
del mese di giugno 2022), con denuncia Uniemens entro il 31 luglio, anche laddove la
retribuzione risulti azzerata in virtù di eventi tutelati (ad esempio, in ragione della sospensione
del rapporto di lavoro per ammortizzatori sociali in costanza di rapporto - CIGO/CIGS, FIS o
Fondi di solidarietà, CISOA - o congedi).
Tale indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta in automatico, in misura fissa, una sola
volta per singola persona fisica, previa acquisizione – da parte del datore di lavoro - di una
dichiarazione resa dal lavoratore con la quale lo stesso dichiari, ricorrendone le circostanze, “di
non essere titolare delle prestazioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 18”.
Per l’individuazione dei trattamenti di cui all’articolo 32 e dei requisiti legittimanti il pagamento
dell’indennità una tantum in favore dei titolari dei predetti trattamenti, si rinvia alle successive
Parti II e III della presente circolare.
Si precisa che, ai sensi dell’articolo 36, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, i
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni i cui servizi di pagamento delle retribuzioni del
personale siano gestiti dal sistema informatico del Ministero dell’Economia e delle finanze di cui
all’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (NoiPA), non sono tenuti a rendere la dichiarazione prevista
dall’ultimo periodo dell’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022.
Conseguentemente, in tale ipotesi, il datore di lavoro riconoscerà l’indennità una tantum ai
propri lavoratori dipendenti, aventi diritto all'esonero di cui al predetto comma 121 dell’articolo
1 della legge n. 234/2021 (esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del
lavoratore), senza necessità di acquisire alcuna dichiarazione.
Si ricorda che possono accedere al beneficio di cui all’articolo 1, comma 121, sopra richiamato,
e quindi al riconoscimento dell’indennità una tantum di 200 euro, ricorrendone i presupposti
previsti dalla legge, tutti i lavoratori, anche somministrati (cfr. l’art. 30 e seguenti del D.lgs 15
giugno 2015, n. 81), dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla
circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
La misura agevolata di cui alla legge n. 234/2021 trova applicazione – mese per mese - per
tutti i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché
venga rispettato il limite della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile
ai fini previdenziali, di 2.692 euro, importo maggiorato, per la competenza del mese di
dicembre, del rateo di tredicesima. Al riguardo si rinvia alla circolare n. 43/2022.
Ci si riferisce, quindi, ai lavoratori destinatari dell’esonero di cui alla legge n. 234/2021, e cioè
a coloro che abbiano avuto una retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali inferiore o
uguale a 2.692 euro. La fruizione dell’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota a carico del
lavoratore esclusivamente sui ratei di tredicesima non è utile ai fini del riconoscimento
dell’indennità in trattazione.
Il decreto-legge n. 50/2022, emanato in data 17 maggio 2022, ha indicato nel primo
quadrimestre dell’anno 2022 il periodo di riferimento nel quale verificare il diritto all’esonero di
cui alla legge n. 234/2021, al fine di beneficiare dell’indennità una tantum di 200 euro. Al
riguardo, si precisa che, a seguito di conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche
sociali, tale periodo di riferimento è esteso fino al giorno precedente la pubblicazione della
presente circolare.
Si evidenzia, inoltre, che al comma 2 del medesimo articolo 31 è stato così previsto:
“L'indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche
nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro”.
Pertanto, il lavoratore titolare di più rapporti di lavoro dovrà presentare la dichiarazione di cui
all’articolo 31, comma 1, al solo datore di lavoro che provvederà al pagamento dell’indennità.
L’indennità spetta nella misura di 200 euro, anche nel caso di lavoratore con contratto a tempo
parziale.
Nell’ipotesi in cui dovesse risultare, per il medesimo lavoratore dipendente, che più datori di
lavoro abbiano compensato su UniEmens la predetta indennità di 200 euro, l’Istituto
comunicherà a ciascun datore di lavoro interessato la quota parte dell’indebita compensazione
effettuata, per la restituzione all’Istituto e il recupero verso il dipendente, secondo le istruzioni
che verranno fornite con successivo messaggio.
Si precisa, al riguardo, che l’importo indebitamente riconosciuto al lavoratore, ai fini del
recupero, sarà suddiviso in parti uguali tra i diversi datori di lavoro che avranno conguagliato
la predetta indennità, per il medesimo lavoratore, e che, conseguentemente, saranno tenuti
alla restituzione.
Si osserva, infine, che l’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, ai commi 13 e 14, prevede
che l’INPS, a domanda, erogherà l’indennità una tantum “ai lavoratori stagionali, a tempo
determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81 che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate” e ai
“lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno
50 contributi giornalieri versati” e che abbiano avuto un “reddito derivante dai suddetti
rapporti non superiore a 35.000 euro per l'anno 2021”.
A tal proposito, si rileva che quanto previsto dall’articolo 32, relativamente al pagamento
diretto da parte di INPS, non riguarda la generalità dei lavoratori stagionali, a tempo
determinato, intermittenti e iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo, bensì solo
coloro i quali abbiano avuto determinati requisiti nel 2021.
Pertanto, con la retribuzione di luglio 2022, come sopra individuata, i datori di lavoro
dovranno, in automatico, pagare l’indennità anche ai lavoratori stagionali, a tempo
determinato, intermittenti e iscritti al FPLS, laddove in forza nel mese di luglio del corrente
anno, indipendentemente dalla verifica e dalla sussistenza dei requisiti di cui ai predetti commi
13 e 14 dell’articolo 32.
Il pagamento da parte di INPS, infatti, sarà residuale, a domanda, secondo i requisiti già
indicati e specificati dalla norma, laddove tali lavoratori non abbiano già percepito l’indennità
nel mese di luglio 2022, ove spettante.
L’erogazione dell’indennità una tantum da parte dei datori di lavoro, nei differenti casi sopra
precisati, come anticipato, genererà un credito che il datore di lavoro potrà compensare in
sede di denuncia contributiva mensile, ai sensi dell’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Con la presente circolare si riportano, integrandole, le istruzioni per la compensazione del
relativo credito sul flusso UniEmens già comunicate con il messaggio n. 2397/2022.
2. Modalità di esposizione dei dati relativi al conguaglio dell’indennità una tantum
2.1 Esposizione dei dati nella sezione <PosContributiva> del flusso UniEmens
I datori di lavoro, al fine di recuperare l’indennità anticipata ai lavoratori, nelle denunce di
competenza del mese di giugno 2022 o luglio 2022, valorizzeranno all’interno di
<DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
• nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il nuovo valore “L031”, avente il
significato di “Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50.”;
• nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
• nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese “06- 07/2022”;
• nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif>dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
2.2 Esposizione dei dati nella sezione <PosPA> del flusso UniEmens
I datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione Pubblica, per il recupero dell’indennità ad
essi erogata, dovranno compilare nella denuncia del mese di luglio 2022 l’elemento
<RecuperoSgravi> nel modo seguente:
• nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno 2022;
• nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese 06 o 07;
• nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito il valore “35” avente il significato di
“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”;
• nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo da recuperare.
2.3 Esposizione dei dati nella sezione <PosAgri> del flusso UniEmens
I datori di lavoro agricoli, al fine di recuperare l’indennità pagata ai lavoratori a tempo
indeterminato in forza nel mese di luglio 2022 nelle denunce Posagri del mese di riferimento
delle competenze, di giugno o luglio 2022, valorizzeranno in <DenunciaAgriIndividuale>
l’elemento <TipoRetribuzione> con il <CodiceRetribuzione> “9”, avente il significato di
“Recupero indennità una tantum articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”.
Per gli elementi <TipoRetribuzione> che espongono il predetto <CodiceRetribuzione> “9”
dovrà essere valorizzato unicamente l’elemento <Retribuzione> con l’importo dell’indennità
una tantum da recuperare.
Il <CodiceRetribuzione> “9” potrà essere valorizzato:
nei flussi di competenza del mese di giugno 2022 inviati entro il 31 agosto 2022, ultimo
giorno utile per l’acquisizione dei flussi del secondo trimestre per la seconda emissione
dell’anno 2022;
nei flussi di competenza del mese di luglio 2022 inviati entro il 30 novembre 2022, ultimo
giorno utile per l’acquisizione dei flussi del terzo trimestre per la terza emissione
dell’anno 2022.
PARTE II
Indennità una tantum per i pensionati, titolari di
trattamenti di natura assistenziale o di accompagnamento alla pensione
1. Trattamenti rientranti nell’ambito di applicazione della misura (articolo 32,
comma 1, del decreto-legge n. 50/2022)
Come anticipato, il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che
l’indennità una tantum di 200 euro è riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022 in
favore dei soggetti ”residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di
qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o
assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF,
al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000
euro”.
1.1 Trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla pensione
Con riferimento ai trattamenti pensionistici, l’indennità una tantum è corrisposta d’ufficio ai
soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette
che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo
Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme
sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero
secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di
previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e
delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme
di previdenza obbligatoria.
I titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022 saranno ricompresi
tra i destinatari del beneficio, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di
continuità.
Parimenti, i titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022
sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno
ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del
trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno
optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022,
saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro secondo le modalità di cui alla Parte
III, Sezione I, paragrafo 1 della presente circolare.
Nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, la prestazione deve essere corrisposta
a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
L’indennità una tantum non è invece erogata ai soggetti che risultino titolari esclusivamente di
pensioni estere o di organismi internazionali, di pensioni e rendite facoltative (ad esempio, le
pensioni del Fondo di Previdenza degli Sportivi – SPORTASS o i trattamenti a carico del Fondo
casalinghe e casalinghi), di vitalizi erogati nei confronti di coloro che hanno svolto incarichi
presso assemblee di natura elettiva cessati dall'incarico, nonché titolari di rendite (ad esempio,
INAIL, IPSEMA).
Il citato articolo 32, al comma 1, stabilisce che hanno diritto all’indennità una tantum pari a
200 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”.
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi:
- l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
- l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e
successive modificazioni;
- l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive
modificazioni;
- gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9,
lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
- le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter,
della legge 28 giugno 2012, n. 92;
- l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del
D.lgs n. 148/2015.
L’indennità una tantum sarà corrisposta ai titolari dei suddetti trattamenti con decorrenza
entro il 30 giugno 2022, ancorché liquidate successivamente.
1.2 Trattamenti di natura assistenziale
Con riferimento ai trattamenti di natura assistenziale, l’indennità viene corrisposta d’ufficio ai
soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
- pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di
conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
- assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
- pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio
1962, n. 66;
- pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381;
- assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
- pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
2. Requisiti
2.1 Requisito della residenza in Italia
L’indennità viene corrisposta esclusivamente ai soggetti che risultino residenti in Italia alla
data del 1° luglio 2022.
2.2 Requisiti reddituali
Il menzionato comma 1 dell’articolo 32 prevede quale condizione per il riconoscimento
dell’indennità l’avere un “reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi
previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a 35.000 euro”.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 32 sono esclusi dal computo del reddito personale i
trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le
competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.
Il limite di reddito personale per l’anno 2021 è pari a € 35.000 e non è prevista alcuna clausola
di salvaguardia.
Per l’individuazione del reddito del 2021 da utilizzare per l’erogazione in via provvisoria
dell’indennità in esame, sono stati presi in considerazione i seguenti redditi ove disponibili:
1. redditi da Certificazioni Uniche 2022 emesse dall’Istituto;
2. redditi da flussi UniEmens;
3. redditi derivanti da rapporti di collaborazione soggetti all’iscrizione in Gestione separata;
4. redditi dichiarati dai pensionati per l’anno 2021 noti all’Istituto ai fini delle verifiche del
diritto e della misura delle prestazioni collegate al reddito in godimento;
5. assegni straordinari del credito, credito cooperativo e Poste italiane soggetti a tassazione
separata (aventi categoria: 027, 028, 127, 128), è stato considerato l’importo lordo da
assoggettare a tassazione separata derivante dai trattamenti stessi.
Dalla platea individuata sulla base dei redditi di cui ai punti da 1) a 5) sono esclusi i titolari di
pensioni ai superstiti assoggettate alla trattenuta di cui all’articolo 1, comma 41, della legge n.
335/1995, qualora il reddito totale per la riduzione dell’anno 2021 sia maggiore di € 35.000.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, “l’indennità una tantum è
corrisposta sulla base dei dati disponibili all’Ente erogatore al momento del pagamento ed è
sottoposta a successiva verifica del reddito. La verifica del reddito di cui ai commi 1 e 2
dell’articolo 32 sarà successivamente effettuata in via definitiva anche attraverso le
informazioni fornite in forma disaggregata per ogni singola tipologia di redditi
dall'Amministrazione finanziaria e da ogni altra amministrazione pubblica che detiene
informazioni utili”.
3. Ulteriori disposizioni
Il comma 3 del citato articolo 32 prevede che l'indennità una tantum per pensionati non
costituisce redditoai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed
assistenziali; non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.
Pertanto, l’indennità in esame non assume rilevanza ai predetti fini.
Il successivo comma 6 prevede che: “L'indennità una tantum di cui al comma 1 è corrisposta,
a ciascun soggetto avente diritto, una sola volta, anche nel caso in cui tale soggetto svolga
attività lavorativa”.
Il comma 20 del medesimo articolo stabilisce, altresì, che: “Le prestazioni di cui al presente
articolo e all’articolo 31 non sono tra loro compatibili e possono essere corrisposte a ciascun
soggetto, avente diritto, una sola volta”.
Ne consegue che, anche qualora il soggetto abbia più trattamenti che danno titolo al beneficio
ai sensi del comma 1 dell’articolo 32 oppure abbia diritto all’indennità una tantum sia ai sensi
dell’articolo 31 che ai sensi di uno più commi dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022,
potrà beneficiare dell’indennità una sola volta.
In particolare, nelle ipotesi di soggetto avente diritto alla prestazione sia come titolare di
trattamento pensionistico o di accompagnamento a pensione, sia come titolare di prestazione
assistenziale ovvero come lavoratore attivo, il beneficio sarà corrisposto d’ufficio in qualità di
soggetto titolare del trattamento pensionistico o assistenziale.
4. Modalità di erogazione
Il comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede che l’indennità una tantum
di 200 euro sia riconosciuta d’ufficio con la mensilità di luglio 2022.
L’Istituto provvede automaticamente all’erogazione del beneficio senza necessità che i soggetti
destinatari della norma debbano presentare alcuna istanza.
4.1 Per titolari di trattamento pensionistico o di accompagnamento alla pensione
L’importo a titolo di indennità una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità
di luglio 2022 e sarà riportata la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum
articolo 32 decreto-legge n. 50/2022”.
Al fine di consentire alle competenti Strutture territoriali dell’Istituto di riscontrare il
pagamento dell’indennità a favore dei titolari di trattamento pensionistico, di
accompagnamento a pensione, l’Istituto metterà a disposizione un applicativo che, mediante
l’inserimento del codice fiscale dell’interessato, verificherà l’erogazione o i motivi
dell’esclusione.
4.1.1 Casi di titolarità di più trattamenti pensionistici e di accompagnamento alla
pensione a carico di enti diversi. Criterio di individuazione dell’Ente previdenziale
competente al pagamento
4.1.1.1 Titolarità di trattamenti INPS e di altri Enti previdenziali
In presenza di soggetti titolari di prestazioni erogate dall’INPS e dagli Enti di cui al D.lgs 30
giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni, (c.d. Casse Previdenziali Privatizzate) e di cui
al D.lgs 10 febbraio 1996, n. 103 (Enti Previdenziali per i Professionisti iscritti ad Albi o Elenchi
privi di un ente previdenziale di categoria), il pagamento sarà effettuato sulla pensione erogata
dell’INPS.
4.1.1.2 Titolarità di trattamenti non gestiti dall’INPS
L’articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022prevede, inoltre, che “qualora i soggetti
di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il
casellario centrale dei pensionati, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione
dell’indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è
successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione”.
L’Istituto, avvalendosi dei dati presenti nel Casellario centrale dei pensionati, individuerà i
potenziali beneficiari titolari di trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS e ne
darà comunicazione agli Enti tenuti al pagamento.
In presenza di più trattamenti pensionistici erogati da Enti diversi dall’INPS, l’Ente tenuto al
pagamento sarà quello a carico del quale risulta il trattamento pensionistico con imponibile
maggiore, previa verifica del requisito reddituale.
Per espressa previsione dell’articolo 32, comma 5, infatti, l’accertamento dei requisiti reddituali
compete all’Ente erogatore.
L’Inps predisporrà una procedura dedicata che consentirà di rendicontare le somme erogate
dagli Enti diversi da Inps.
4.1.2 Comunicazione ai pensionati
I titolari di trattamenti pensionistici e di accompagnamento a pensione, beneficiari
dell’indennità una tantum verranno informati dell’erogazione mediante:
a) nota sul cedolino;
b) invio di SMS e/o e-mail qualora negli archivi dell’Istituto siano presenti i relativi contatti;
c) notifica nella sezione “MY INPS” del pensionato;
d) notifica mediante App “IO”.
4.1.3 Verifica esito elaborazione
Nella sezione personale “MY INPS” sarà messa a disposizione del cittadino un’apposita funzione
“Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” che consentirà di visualizzare l’esito dell’elaborazione
centralizzata, specificando in caso di mancata corresponsione sulla mensilità di luglio 2022 le
relative motivazioni. Il pensionato che ritenga che il motivo della mancata erogazione dipenda
da dati da aggiornare o integrare (ad esempio, residenza in Italia non comunicata o
aggiornamento dati reddituali) può presentare domanda di ricostituzione, indicando le
situazioni variate, al fine di ottenere con la prima rata utile, se spettante, l’indennità una
tantum di cui al comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2020. La medesima funzione
“Verifiche Bonus Decreto Aiuti 2022” è consultabile da parte delle Strutture territoriali.
4.1.4 Rinuncia all’indennità una tantum
Ove il soggetto, invece, riceva l’indennità come titolare di trattamento previdenziale e
assistenziale ma sia consapevole che i redditi dell’anno 2021 una volta verificati,
comporteranno la revoca del beneficio per superamento dei limiti di legge, può rinunciare
all’indennità una tantum mediante specifica richiesta da inoltrare in via telematica con gli
appositi canali messi a disposizione dell’Istituto per l’erogazione delle prestazioni.
4.2 Per titolari di trattamenti di natura assistenziale
Anche per i titolari di trattamenti di natura assistenziale, rientranti nell’ambito di applicazione
del comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50 del 2022, l’importo a titolo di indennità
una tantum verrà accreditato unitamente alla rata della mensilità di luglio 2022 e verrà
riportata la specifica descrizione “Pagamento dell’indennità una tantum articolo 32 decretolegge
n. 50 del 2022”.
5. Indennità una tantum non dovuta. Recupero indebito
Il comma 5 dell’articolo 32 prevede che: “L'Ente erogatore procede alla verifica della
situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica
dell'indebito entro l'anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”.
A tal riguardo, nel far riserva di più dettagliate istruzioni, si precisa che l’INPS provvede
all’erogazione di dette indennità una tantum in via provvisoria e che il consolidamento del
diritto al riconoscimento delle stesse si attua solo all’esito dell’acquisizione delle informazioni
reddituali e delle conseguenti attività di elaborazione finalizzate alle relative verifiche.
Si aggiunge in proposito che l’eventuale erogazione di somme in eccedenza può riguardare
non soltanto il caso in cui, dopo la prevista verifica, il soggetto risulti avere percepito nel 2021
un reddito superiore a 35.000 euro, ma anche l’ipotesi in cui il trattamento pensionistico che
ha dato titolo al riconoscimento dell’indennità una tantum sia revocato o, comunque, tutte le
circostanze in cui si accerti successivamente la non sussistenza del diritto a prescindere dal
requisito reddituale.
In tali circostanze il recupero verrà effettuato secondo i criteri e le modalità di cui alla
determinazione presidenziale n. 123/2017 e alla circolare n. 47/2018.
PARTE III
Indennità una tantum per altre categorie di soggetti (articolo 32, commi
da 8 a 21)
L’articolo 32, commi da 9 a 16, del decreto-legge n. 50/2022 prevede l’erogazione d’ufficio da
parte dell’INPS di un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro a favore dei soggetti
titolari, nel mese di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a
favore dei lavoratori che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola di competenza
dell’anno 2021, nonché a favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19
di cui al decreto-legge n. 41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021.
La medesima disposizione prevede, altresì, il riconoscimento - previa domanda all’INPS da
parte dell’interessato - dell’indennità una tantum di importo di 200 euro a favore delle
categorie di lavoratori di cui ai successivi paragrafi da 1 a 5 della Sezione II “Indennità una
tantum erogate a domanda dall’INPS” della presente Parte III, a condizione che soddisfino
determinati requisiti legislativamente previsti.
Con riferimento alle indennità di cui ai successivi paragrafi della presente Parte III, si precisa
che le stesse, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 17, del decreto-legge n. 50/2022
saranno erogate dall’Istituto successivamente all’invio, da parte dei datori di lavoro, delle
denunce di cui all’articolo 31, comma 4, del medesimo decreto-legge (denunce UniEmens)
relative alle retribuzioni di luglio 2022, secondo le indicazioni di cui alla Parte I della presente
circolare.
Sezione I
Indennità una tantum erogate d’ufficio dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei titolari delle prestazioni di disoccupazione
NASpI e DIS-COLL
L’articolo 32, comma 9, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di una
indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei soggetti che nel mese di giugno
2022 sono titolari delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, di cui agli articoli 1 e
15 del decreto legislativo n. 22/2015.
L’unica condizione di accesso all’indennità una tantum è, pertanto, la titolarità nel mese di
giugno 2022 di una delle richiamate prestazioni di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL).
Si precisa che l’indennità una tantum in argomento non è invece riconosciuta ai percettori della
NASpI che hanno fruito della stessa in forma anticipata secondo le disposizioni di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo n. 22/2015 e il cui periodo teorico ricomprenda il mese di
giugno 2022.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è
erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di
disoccupazione.
Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 22
dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione
figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, le indennità di cui alla presente
circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e,
pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già
beneficiato, ad altro titolo, di una indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32
del medesimo decreto-legge.
2. Indennità una tantum a favore dei beneficiari dell’indennità di disoccupazione
agricola di competenza del 2021
Il comma 10 dell’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento da parte
dell’INPS di un’indennità una tantum pari a 200 euro in favore di coloro che nel corso del 2022
percepiscono l’indennità di disoccupazione agricola - di cui all’articolo 32 della legge n.
264/1949, di competenza del 2021.
Per la fruizione del beneficio non deve essere presentata alcuna domanda ma lo stesso è
erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento della prestazione di
disoccupazione.
L’indennità una tantum in favore dei percettori di indennità di disoccupazione agricola in
competenza 2021 non concorre alla formazione del reddito ai sensi del DPR n. 917 del 1986,
per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa e non è compatibile con
le altre indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.
3. Indennità una tantum a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui
all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42
del decreto-legge n. 73/2021
Il richiamato articolo 32, al comma 12, prevede il riconoscimento di un’indennità una tantum
dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori che hanno beneficiato di una delle indennità
previste dall’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41/2021 e di cui all’articolo 42
del decreto-legge n. 73/2021.
In ragione di quanto sopra, l’indennità una tantum dell’importo di 200 euro è pertanto
riconosciuta ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito riportate, qualora siano stati
beneficiari delle indennità di cui ai menzionati decreti-legge:
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e
degli stabilimenti termali;
lavoratori dipendenti stagionali e lavoratori in somministrazione appartenenti a settori
diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
lavoratori intermittenti;
lavoratori autonomi occasionali;
lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti
termali;
lavoratori dello spettacolo.
Per la fruizione del beneficio in argomento non deve essere presentata alcuna domanda ma lo
stesso è erogato d’ufficio dall’Istituto con le medesime modalità di pagamento delle suddette
indennità COVID-19 già riconosciute.
Detta indennità una tantum non concorre alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. n.
917/1986 e per la stessa non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, le indennità di cui alla presente
circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun soggetto avente diritto e,
pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta ai lavoratori che hanno già
beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli articoli 31
e 32 del medesimo decreto Aiuti.
Sezione II
Indennità una tantum erogate a domanda dall’INPS
1. Indennità una tantum a favore dei collaboratori coordinati e continuativi
L’articolo 32 comma 11, del decreto-legge n. 50/2022 prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei titolari di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409 del codice di procedura civile.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum in esame, il richiamato comma 11 dell’articolo 32
prevede che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18
maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto
alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
Inoltre, la citata disposizione prevede, quali requisiti di accesso all’indennità una tantum, che i
potenziali beneficiari non siano titolari - alla data del 18 maggio - dei trattamenti pensionistici
di cui all’articolo 32, comma 1, del medesimo decreto.
In particolare, i lavoratori interessati non devono essere titolari di uno dei trattamenti
individuati nella Parte II della presente circolare.
La disposizione di cui al comma 11 dell’articolo 32 prevede, altresì, che i potenziali beneficiari
dell’indennità una tantum non siano iscritti – alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore
del decreto-legge n. 50/2022– ad altre forme previdenziali obbligatorie.
Infine, l’articolo 32, comma 11, prevede che l’indennità una tantum è riconosciuta ai soggetti
che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti di
collaborazione non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che
hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli
articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.
2. Indennità una tantum a favore dei lavoratori stagionali, a tempo determinato e
intermittenti
L’articolo 32, comma 13, del decreto-legge n. 50/2022, prevede il riconoscimento di
un’indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori dipendenti stagionali,
a tempo determinato e intermittenti di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Nella
platea sono ricompresi anche i lavoratori a tempo determinatodel settore agricolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità una tantum, i richiamati lavoratori devono avere svolto,
nell’anno 2021, almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di
lavoro di tipo stagionale e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da
13 a 18 del D.lgs n. 81/2015. Pertanto, il requisito si intende soddisfatto qualora il lavoratore
abbia cumulato almeno 50 giornate di lavoro in uno o più delle tipologie di rapporti di lavoro di
cui sopra.
Anche per le richiamate categorie di lavoratori, la norma prevede che l’indennità è riconosciuta
ai soggetti che possono fare valere, per l’anno 2021, un reddito derivante dai suddetti rapporti
di lavoro non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità in parola non è riconosciuta ai lavoratori che
hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200 euro di cui agli
articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.
3. Indennità una tantum a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori
dello spettacolo
Il medesimo articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al successivo comma 14, prevede il
riconoscimento di un’indennità una tantum di 200 euro a favore dei lavoratori, sia autonomi
che dipendenti, iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.
Ai fini dell’accesso all’indennità la disposizione sopra richiamata prevede che detti lavoratori,
nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che
possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro
nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta
ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200
euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.
4. Indennità una tantum a favore dei lavoratori autonomi occasionali
L’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 15, prevede l’erogazione di una indennità
una tantum dell’importo di 200 euro a favore dei lavoratori autonomi che - nel periodo di
osservazione 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti
ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati
titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum in questione, la norma richiamata prevede
che per i predetti contratti di lavoro autonomo occasionale deve risultare, per l’anno 2021,
l’accredito di almeno un contributo mensile e che i lavoratori interessati - alla data del 18
maggio 2022 - siano già iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della
legge n. 335/1995.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta
ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200
euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.
5. Indennità una tantum a favore dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio
L’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022, al comma 16, prevede il riconoscimento di una
indennità una tantum dell’importo di 200 euro a favore degli incaricati alle vendite a domicilio
di cui all’articolo 19 del D.lgs 31 marzo 1998, n. 114.
Ai fini dell’accesso all’indennità in parola, la richiamata disposizione prevede che possono
accedere alla stessa i lavoratori che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante
dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio
2022, alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
L’indennità una tantum è erogata a domanda dall’INPS – da presentarsi secondo le modalità di
cui al paragrafo 7 della presente Sezione II - e non concorre alla formazione del reddito ai
sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell’indennità in questione non è riconosciuto
l’accredito di contribuzione figurativa.
Si precisa che, ai sensi del medesimo articolo 32, comma 20, del decreto-legge n. 50/2022 le
indennità di cui alla presente circolare possono essere corrisposte una sola volta a ciascun
soggetto avente diritto e, pertanto, l’indennità di cui al presente paragrafo non è riconosciuta
ai lavoratori che hanno già beneficiato, ad altro titolo, di una delle indennità una tantum di 200
euro di cui agli articoli 31 e 32 del medesimo decreto-legge.
6. Indennità una tantum a favore dei lavoratori domestici
Il comma 8 del citato articolo 32 prevede l’erogazione nel mese di luglio 2022, a domanda, di
un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro nei confronti dei lavoratori domestici che
abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro alla data del 18 maggio 2022 e per i quali risulti
attiva l’iscrizione del rapporto di lavoro nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS. I
lavoratori domestici, inoltre, all’atto della domanda, non devono essere titolari:
- di attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;
- di uno o più trattamenti pensionistici di cui al comma 1 dell’articolo 32.
L’indennità è erogata dall’INPS a seguito di domanda da parte dei soggetti assicurati presso la
Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS, appartenenti alle categorie individuate dal vigente
CCNL che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona
non autosufficiente.
I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli già in essere o la cui
instaurazione non sia stata respinta dall’INPS, alla data di entrata in vigore del citato decretolegge,
per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestici.
Ai fini dell’accoglimento della domanda, il richiedente deve avere, per l'anno 2021, un reddito
personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non
superiore a 35.000 euro.
Concorrono al tetto dei 35 mila euro i redditi di qualsiasi natura (compresi quelli esenti da
imposta o soggetti a ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva).
Sono esclusi dal calcolo il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze, i trattamenti di
fine rapporto e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata, l’assegno al nucleo
familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.
Ai fini del pagamento, il richiedente dovrà indicare le modalità di accredito scelte nella
domanda per il pagamento della indennità, selezionando tra codice IBAN per bonifico
bancario/postale, accredito su libretto postale o bonifico domiciliato o anche il pagamento in
contanti presso lo sportello delle Poste. L’IBAN comunicato dovrà essere associato ad un conto
intestato al richiedente l’indennità.
Si segnala che prima dell'eventuale emissione dell'importo dovuto, verrà verificata la
corrispondenza fra soggetto beneficiario dell'indennità ed il titolare del conto associato all'IBAN
comunicato.
7. Presentazione della domanda
Come già precisato ai paragrafi 1, 2 e 3 della Sezione I della presente Parte III, l’indennità una
tantum dell’importo di 200 euro verrà erogata d’ufficio dall’Istituto ai soggetti titolari, nel mese
di giugno 2022, delle prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, a favore dei lavoratori
che hanno percepito l’indennità di disoccupazione agricola in competenza anno 2021, nonché a
favore dei lavoratori che hanno beneficiato delle indennità COVID-19 di cui al decreto-legge n.
41/2021 e al decreto-legge n. 73/2021.
I suddetti lavoratori, pertanto, non devono presentare domanda per il riconoscimento
dell’indennità una tantum ma la stessa verrà erogata dall’INPS secondo le modalità già indicate
dagli stessi e con cui è stato effettuato il pagamento delle indennità fruite di NASpI, DIS-COLL,
disoccupazione agricola e indennità COVID-19.
Per quanto concerne, invece, i lavoratori potenziali destinatari delle indennità di cui all’articolo
32, commi 8, 11, 13, 14, 15 e 16 del decreto-legge n. 50/2022, al fine di ricevere l’indennità
una tantum prevista per la categoria di appartenenza, dovranno presentare domanda all’INPS
esclusivamente in via telematica, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i
cittadini e per gli Istituti di patronato sul portale web dell’Istituto
La domanda per l’accesso ad una delle indennità di cui ai paragrafi da uno a cinque della
presente Sezione II può essere presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno
2022 fino al 31 ottobre 2022; la domanda per l’accesso all’indennità una tantum per i
lavoratori domestici di cui al paragrafo 6 della presente Sezione II può essere presentata dai
lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 fino al 30 settembre 2022.
La domanda è disponibile accedendo alla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche” raggiungibile a partire dalla home page del sito web dell’Istituto www.inps.it,
seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Punto d’accesso alle prestazioni non
pensionistiche”; una volta autenticati sarà necessario selezionare la categoria di appartenenza
per la quale si intende presentare domanda fra quelle dettagliate nella presente Sezione.
Una volta presentata la domanda, accedendo con le medesime modalità, sarà possibile
accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, monitorare lo stato di lavorazione
della domanda e aggiornare le informazioni relative alle modalità di pagamento ove necessario.
Le credenziali di accesso ai servizi per la presentazione delle domande delle indennità sopra
descritte sono le seguenti:
SPID di livello 2 o superiore;
Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
Carta nazionale dei servizi (CNS).
In alternativa al portale web, le indennità di cui alla presente Sezione possono essere richieste
tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete
fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla
tariffa applicata dai diversi gestori).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile
presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Si rappresenta che l’indennità in questione non può essere ceduta, sequestrata o pignorata e
al pari di simili indennità precedentemente autorizzate, non concorre alla formazione del
reddito ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con i trattamenti
pensionistici.
8. Finanziamento
L’articolo 32, comma 21, del decreto-legge n. 50/2022 prevede che agli oneri derivanti dai
commi da 8 a 18 del medesimo articolo 32 – valutati in 804 milioni di euro per l’anno 2022 –
si provvede ai sensi dell’articolo 58 dello stesso decreto-legge.
9. Strumenti di tutela
Avverso i provvedimenti adottati dall’Istituto in materia di indennità una tantum di cui
all’articolo 32 del decreto-legge n. 50/2022 l’interessato può proporre azione giudiziaria.
10. Nuclei beneficiari del Reddito di cittadinanza
Il comma 18 del menzionato articolo 32 ha previsto che ai nuclei beneficiari del Reddito di
cittadinanza (Rdc) di cui al decreto-legge n. 4/2019, è corrisposta d'ufficio nel mese di luglio
2022, unitamente alla rata mensile di competenza, un'indennità una tantum pari a 200 euro.
L'indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità
di cui all'articolo 31 e di cui ai commi da 1 a 16 del citato articolo 32.
Pertanto, l’INPS procederà al riconoscimento dell’indennità una tantum a favore di tutti i nuclei
familiari che abbiamo maturato il diritto alla percezione del Reddito di cittadinanza nella
mensilità di luglio 2022, contestualmente alla liquidazione di tale mensilità, senza necessità
che sia presentata apposita domanda.
L’indennità verrà erogata attraverso la Carta Rdc, nelle modalità descritte dall’articolo 5,
comma 6, del decreto-legge n. 4/2019.
PARTE IV
Pagamenti e istruzioni contabili
1. Calendario dei pagamenti
Il calendario dei pagamenti dell’indennità in parola è il seguente:
1. ai sensi dell’articolo 32, commi da 1 a 7, del decreto-legge n. 50/2022 in argomento, per
i titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi
civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla
pensione, il pagamento avverrà unitamente alla rata di pensione di luglio 2022; come
già evidenziato, si ribadisce che, qualora i soggetti di cui al presente punto risultino
titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, l’erogazione sarà disposta a
cura dell’Ente previdenziale che ha in pagamento la pensione;
2. ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto-legge in argomento, per i lavoratori
domestici il pagamento dell’indennità avverrà nel mese di luglio 2022 successivamente
all’elaborazione delle domande pervenute;
3. ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel
mese di giugno 2022 delle prestazioni NASpI e DIS-COLL, per la platea dei beneficiari
di disoccupazione agricola 2021 e dei già beneficiari delle indennità COVID-19 2021, il
pagamento avverrà nel mese di ottobre 2022, successivamente all’invio delle denunce
Uniemens dei datori di lavoro contenenti la compensazione di cui al comma 4 dell’articolo
31 del decreto-legge in oggetto, prevista per il mese di settembre 2022;
4. ai sensi dell’articolo 32, comma 17, del decreto-legge in argomento, per le categorie dei
lavoratori per le quali è prevista la presentazione della domanda, di cui ai commi
da 11 a 16 dell’articolo 32 del decreto in oggetto, il pagamento avverrà successivamente
ai pagamenti di cui ai punti precedenti, nel mese di ottobre 2022;
5. ai sensi dell’articolo 32, comma 18, del decreto-legge in argomento, per i titolari nel
mese di giugno 2022 di RdC, il pagamento dell’indennità, attraverso l’accredito della
somma sulle carte dei nuclei percettori, avverrà a luglio 2022, successivamente
all’individuazione della platea di beneficiari dell’erogazione dell’indennità, da parte di
ciascuna gestione, e pertanto non pagabili come titolari di RdC nel caso di
sovrapposizioni.
2. Istruzioni contabili
Gli oneri per l’indennità una tantum di importo pari a 200 euro, prevista dagli articoli 31 e 32
del decreto-legge n. 50/2022, a carico dello Stato, saranno rilevati nell’ambito della Gestione
per gli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali – contabilità separata -
Gestione oneri vari (GAZ).
L’indennità prevista dall’articolo 31, comma 1, del decreto-legge n. 50/2022, verrà anticipata
ai beneficiari dai datori di lavoro, e sarà recuperata utilizzando in sede di denuncia contributiva
mensile il codice elemento “L031”, avente il significato di “Recupero indennità una tantum
articolo 31 comma 1 decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.”, mediante l’utilizzo del seguente
conto, istituito con messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022:
GAZ30141 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai lavoratori dipendenti di cui
all'articolo 1, comma 121 della LEGGE234/2021 anticipata dai datori di lavoro tenuti alla
presentazione delle denunce rendiconto - articolo 31, comma 1, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50.
Lo stesso conto verrà utilizzato per la rilevazione contabile delle indennità erogate a favore dei
dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, dei dipendenti da datori di lavoro privati e dei
lavoratori dipendenti del settore agricolo.
L’indennità a favore dei titolari di trattamenti pensionistici, assegni sociali, pensione o assegno
sociale, pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti e trattamenti di
accompagnamento alla pensione, di cui all’articolo 32, comma 1, della norma in argomento,
verrà posta in pagamento direttamente ai beneficiari, tramite la procedura di pagamento delle
pensioni, e contabilizzate ai seguenti conti di nuova istituzione:
GAZ30151 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai titolari di uno o più trattamenti
pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno
sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50;
GAZ10151 - per rilevare il debito nei confronti dei titolari di uno o più trattamenti pensionistici
a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di
pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di
accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022,
n. 50.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio di nuova istituzione:
“3283 – Somme non riscosse dai beneficiari –Indennità una tantum ai pensionati Inps –
articolo 32, c. 1 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituisce il seguente conto:
GAZ24151 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta ai
titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale
obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e
sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione – articolo 32, comma 1,
del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Al citato conto viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”,
il seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1216 – Recupero dell'indennità una tantum ai pensionati Inps – articolo 32, c. 1 DECRETOLEGGE
50/22 - GAZ”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1216”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Per rilevare contabilmente le indennità una tantum erogate a favore dei lavoratori individuati
dai commi da 8 a 18 del decreto-legge n. 50 del 2022, si istituiscono i seguenti conti:
GAZ30152 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta alle varie categorie di lavoratori –
articolo 32, commi da 8 a 16, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50;
GAZ30153 – per rilevare l’indennità una tantum corrisposta ai nuclei beneficiari del reddito di
cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 32, comma 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50;
GAZ10152 - per rilevare il debito nei confronti dei beneficiari percettori dell’indennità una
tantum – articolo 32, commi da 8 a 18, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Eventuali riaccrediti di somme per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati in
contropartita del conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l’indicazione del
codice bilancio di nuova istituzione:
“3284 – Somme non riscosse dai beneficiari – Indennità una tantum – articolo 32, commi da 8
a 18 DECRETO-LEGGE 50/22 - GAZ”.
Per la rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate ovvero
reintroitate, si istituiscono i seguenti conti:
GAZ24152 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta a
varie categorie di lavoratori – articolo 32, commi da 8 a 16, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50;
GAZ24153 – Entrate varie - recupero e/o rentroito dell'indennità una tantum corrisposta ai
nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 – articolo 32, comma 18, del
decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il
seguente codice bilancio di nuova istituzione:
“1217 – Recupero dell'indennità una tantum – articolo 32, c. da 8 a 18 DECRETO-LEGGE
50/22 - GAZ”.
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire,
saranno imputati al conto esistente GAZ00030, mediante la ripartizione del saldo del conto
GPA00032, eseguita dalla procedura “recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio “1217”, sopra menzionato, evidenzierà anche eventuali crediti divenuti
inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
Tutte le indennità oggetto della presente circolare non concorrono alla formazione del reddito,
ai sensi del TUIR.
I rapporti finanziari con lo Stato saranno definiti dalla Direzione generale.
Si riporta, in allegato, la variazione intervenuta al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
 
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