
Anche per il 2023 dunque lo sgravio si applicherà nella misura del 100% fino a limite massimo di euro 8.000 annui (in aumento rispetto al tetto fissato a 6.000 euro fino al 2022), da riparametrare ed applicare su base mensile.
Ad essere assunti devono essere lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni e che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
L’efficacia dell’agevolazione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, c. 299, L. n. 197/2022).
Rapporti di lavoro incentivati
L’inventivo spetta per:
- le assunzioni a tempo indeterminato;
- le trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.
Restano esclusi:
- i rapporti di apprendistato;
- i contratti di lavoro domestico;
- le assunzioni effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.
Misura e durata dell’esonero
Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto:
- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);
- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;
- per un periodo massimo di trentasei mesi. Il periodo di fruizione viene elevato a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Limiti di fruizione
Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedere, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
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