PROROGA SGRAVIO GIOVANI CON MIGLIORAMENTO PER RAL ELEVATE
La Legge di Bilancio 2023, con riferimento allo sgravio strutturalmente in vigore per l’assunzione stabile di giovani, prevede la proroga e il rafforzamento delle disposizioni di favore per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023 (art. 1, c. 297, L. n. 197/2022).

 

Anche per il 2023 dunque lo sgravio si applicherà nella misura del 100% fino a limite massimo di euro 8.000 annui (in aumento rispetto al tetto fissato a 6.000 euro fino al 2022), da riparametrare ed applicare su base mensile.

Ad essere assunti devono essere lavoratori che al momento dell’assunzione o della trasformazione non abbiano ancora compiuto 36 anni e che non siano mai stati occupati precedentemente con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.

L’efficacia dell’agevolazione è condizionata all’autorizzazione della Commissione europea (art. 1, c. 299, L. n. 197/2022).

Rapporti di lavoro incentivati

L’inventivo spetta per:

- le assunzioni a tempo indeterminato;

- le trasformazioni di contratti già in essere in contratti a tempo indeterminato.

Restano esclusi:

- i rapporti di apprendistato;

- i contratti di lavoro domestico;

- le assunzioni effettuate entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio.

Misura e durata dell’esonero

Ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero è riconosciuto:

- nella misura del 100% dei contributi previdenziali dovuti dal datore di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL);

- nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui;

- per un periodo massimo di trentasei mesi. Il periodo di fruizione viene elevato a quarantotto mesi per le assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.

Limiti di fruizione

Il datore di lavoro non deve aver proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedere, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

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