Somministrazione
fraudolenta
È il reato reintrodotto nel nostro ordinamento dalla legge di conversione del Dl 87/2018 sul lavoro. Si configura quando la somministrazione di lavoro è messa in atto con lo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
L’appalto fittizio
Un datore di lavoro stipula un contratto di appalto fittizio con una società, per ottenere mere prestazioni di lavoro a un costo più basso rispetto a quello che potrebbe sostenere con un’assunzione diretta
Questa ipotesi è vietata dalla legge e per l’Inl configura somministrazione fraudolenta di manodopera, specie se la società committente non può altrimenti sostenere il costo del personale
APPARATO SANZIONATORIO
l’appalto illecito o il distacco illecito è punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro inoltre somministratore utilizzatore saranno puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
-
Sicurezza sul lavoro, inasprimento regime sanzionatori per appalti e lavoratori irregolari
-
PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO PER INTERVENTI SICUREZZA SCADENZA 29-09-2024
-
PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA SCADENZA 29-02-2024