Somministrazione
fraudolenta
È il reato reintrodotto nel nostro ordinamento dalla legge di conversione del Dl 87/2018 sul lavoro. Si configura quando la somministrazione di lavoro è messa in atto con lo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
L’appalto fittizio
Un datore di lavoro stipula un contratto di appalto fittizio con una società, per ottenere mere prestazioni di lavoro a un costo più basso rispetto a quello che potrebbe sostenere con un’assunzione diretta
Questa ipotesi è vietata dalla legge e per l’Inl configura somministrazione fraudolenta di manodopera, specie se la società committente non può altrimenti sostenere il costo del personale
APPARATO SANZIONATORIO
l’appalto illecito o il distacco illecito è punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro inoltre somministratore utilizzatore saranno puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.
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Decreto Salute e Sicurezza – Novità operative per le imprese (D.L. 159/2025) Ispettorato Nazionale del Lavoro, Circolare n. 1/2026
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Imposta sostitutiva 5% su aumenti contrattuali 2026 – Prime indicazioni Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, comma 7
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TRASPARENZA RETRIBUTIVA UE: DA PRINCIPIO FORMALE A OBBLIGO DIMOSTRABILE PER LE AZIENDE

