circolare 3/2019 dell’Ispettorato nazionale del Lavoro
reato di somministrazione fraudolenta reintrodotto dalla legge 96/2018, di conversione del Dl 87/2018

 Somministrazione

fraudolenta

È il reato reintrodotto nel nostro ordinamento dalla legge di conversione del Dl 87/2018 sul lavoro. Si configura quando la somministrazione di lavoro è messa in atto con lo scopo di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore. Il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con una ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.

L’appalto fittizio

Un datore di lavoro stipula un contratto di appalto fittizio con una società, per ottenere mere prestazioni di lavoro a un costo più basso rispetto a quello che potrebbe sostenere con un’assunzione diretta

 

Questa ipotesi è vietata dalla legge e per l’Inl configura somministrazione fraudolenta di manodopera, specie se la società committente non può altrimenti sostenere il costo del personale

APPARATO SANZIONATORIO

l’appalto illecito o il distacco illecito è punito con una sanzione amministrativa da 5mila a 50mila euro inoltre somministratore utilizzatore saranno puniti con l’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione. 

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