
Destinatari dell'incentivo
L'incentivo è riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, persone disoccupate in possesso delle seguenti caratteristiche:
a) lavoratori di età compresa tra i 16 anni e 24 anni;
b) lavoratori con 25 anni di età e oltre, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, ai sensi del D.M. 17 ottobre 2017.
c) che non hanno avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro;
L'incentivo spetta laddove la sede di lavoro sia ubicata nelle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), nelle Regioni più sviluppate (Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Provincia Autonoma di Trento, Toscana, Umbria, Marche e Lazio) o nelle Regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza del lavoratore.
Tipologie contrattuali incentivate
L'incentivo è riconosciuto esclusivamente per le seguenti tipologie contrattuali:
a) contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante.
L'incentivo è riconosciuto anche in caso di lavoro a tempo parziale o di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a tempo determinato.
L'incentivo è riconosciuto anche a favore del socio lavoratore di cooperativa, se assunto con contratto di lavoro subordinato.
Sono esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale o intermittente.
Importo dell'incentivo
L'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL, per un periodo di 12 mesi a partire dalla data di assunzione, nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per lavoratore assunto, riparametrato e applicato su base mensile.
In caso di lavoro a tempo parziale il massimale è proporzionalmente ridotto.
La fruizione deve concludersi, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2022.
Cumulabilità con altri incentivi
L'incentivo è cumulabile:
- con l'incentivo previsto per chi assume percettori di reddito di cittadinanza;
- con l'incentivo strutturale all'occupazione giovanile stabile, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
- con altri incentivi di natura economica introdotti e attuati dalle Regioni del Mezzogiorno in favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio di tali Regioni.
Procedimento di ammissione all'incentivo
I datori di lavoro interessati devono inoltrare un'istanza preliminare di ammissione all'Inps esclusivamente attraverso l'apposito modulo telematico che sarà definito dall'Istituto previdenziale, indicando i dati relativi all'assunzione effettuata o che intendono effettuare.
La gestione della misura è affidata all'Inps che:
- determina l'importo dell'incentivo spettante in relazione alla durata e alla retribuzione del contratto sottoscritto;
- verifica, mediante apposito modulo telematico, i requisiti di ammissione all'incentivo;
- accertata la disponibilità residua delle risorse, comunica al datore di lavoro l'avvenuta prenotazione dell'importo dell'incentivo in favore del datore di lavoro.
A pena di decadenza, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di prenotazione da parte dell'Inps, il datore di lavoro deve, ove non abbia già provveduto, effettuare l'assunzione e confermare la prenotazione effettuata in suo favore.
L'erogazione del beneficio avviene mediante conguaglio sulle denunce contributive.
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