D.L. 2 marzo 2020, n. 9 CORONAVIRUS
D.L. 2 marzo 2020, n. 9 CORONAVIRUS

 Sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero

L'art. 8 del decreto-legge prevede per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e turismo e i tour operator, la sospensione dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 dei:

a) termini relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23, 24 e 29 del D.P.R. n. 600/1973, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta;

b) termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

I versamenti saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020.



Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario

Per via dell'emergenza sanitaria da coronovirus, sono previsti i trattamenti di integrazione salariale per le aziende che hanno dovuto sospendere l'attività.

È prevista la cassa integrazione limitatamente alle unità produttive operanti nei comuni della cosiddetta zona rossa ossia dei Comuni di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo' nonché per i lavoratori domiciliati negli stessi Comuni.

L'art. 13 del decreto-legge, limitatamente alle aziende con unità produttive site nei Comuni nei comuni della cosiddetta zona rossa (allegato 1 al D.P.C.M. del 1° marzo 2020), alle aziende che hanno unità produttive al di fuori di questi Comuni, per i soli lavoratori residenti o domiciliati nei Comuni elencati, impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, introduce procedure semplificate per la presentazione della domanda di C.i.g.o. e di assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali e dal Fondo di solidarietà residuale.

In particolare, i datori di lavoro che presentano, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, domanda di:

cassa integrazione guadagni ordinaria: sono dispensati dall'obbligo di attivare la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 148/2015 e di osservare il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui all'art. 15 comma 2, D.Lgs. n. 148 del 2015);

assegno ordinario: sono dispensati dall'obbligo di redigere l'accordo, ove previsto, e dal rispetto dei termini per il procedimento ordinariamente previsti (la domanda di accesso all'assegno ordinario di norma deve essere presentata non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa eventualmente programmata e non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) di cui all'art. 30, comma 2 del D.Lgs. n. 148 del 2015.

In ogni caso, la domanda va presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, che in ogni caso non può essere superiore a 3 mesi.

I periodi di trattamento di cassa integrazione salariale ordinaria e assegno ordinario concessi a seguito dell'emergenza epidemiologica da coronavirus non sono conteggiati ai fini delle durate massime complessive e dei limiti previsti dal D.Lgs. n. 148/2015.

È previsto che l'assegno ordinario venga esteso ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti senza tener conto dei limiti aziendali di cui all'art. 29, comma 4, secondo periodo del D.Lgs. n. 148/2015.

I lavoratori destinatari delle prestazioni a sostegno del reddito devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro che richiedono la prestazione alla data del 23 febbraio 2020.



CIGO anche per le aziende che si trovano già in CIGS

Ai sensi dell'art. 14 del decreto in esame, le aziende degli stessi Comuni che, al 23 febbraio 2020 (data di entrata in vigore del D.L. n. 6/2020), hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, previa adozione da parte del Ministero del lavoro di un decreto di interruzione degli effetti della cassa integrazione straordinaria, possono presentare domanda di cassa integrazione ordinaria nelle modalità semplificate e con le deroghe ai tetti aziendali.

La CIGO è concessa nel limite massimo di spesa pari a 0,9 milioni di euro per l'anno 2020 e per un periodo in ogni caso non superiore a 3 mesi.



Cassa integrazione in deroga

L'art. 15 prevede la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato compreso quello agricolo ed eccetto i datori di lavoro domestici, siti nei Comuni elencati, con unità produttive site nei Comuni della zona rossa, nonché per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa nei Comuni suddetti, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nei predetti Comuni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario.

Tali datori di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, possono presentare domanda di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di 3 mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020. Ai lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori.

La Regione dove è situata l'unita produttiva interessata alla sospensione del rapporto di lavoro deve verificare la sussistenza dei presupposti e decretare il provvedimento di concessione del trattamento di integrazione, ferma restando la trasmissione del decreto autorizzativo entro 48 ore all'Inps unitamente alla lista dei beneficiari all'Inps, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni con la modalità di pagamento diretto (art. 44, comma 6 ter, D.Lgs. n. 148 del 2015).

Al di fuori dei casi di cui all'articolo 15, le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive ivi situate, nonché ai datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette regioni, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio, in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero della salute, d'intesa con le regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge n. 6/2020 e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese.



Lavoratori autonomi

Ai sensi dell'art. 16 del decreto in esame, è riconosciuta un'indennità mensile pari a 500 europer un massimo di 3 mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività in favore dei:

- collaboratori coordinati e continuativi;

- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale;

- lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa,

iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei Comuni della zona rossa o siano ivi residenti alla medesima data.

Il trattamento, che non concorre alla formazione del reddito, è concesso con decreto della Regione interessata, da trasmettere all'Inps in modalità telematica entro 48 ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020.



Lavoro agile per dipendenti della P.A. e degli organismi di diritto pubblico

Il D.P.C.M 1° marzo 2020 prevede, tra le misure per la gestione dell'emergenza da coronavirus, con riferimento ai rapporti di lavoro, la possibilità attivare il lavoro agile (c.d. smart-working) con modalità semplificate, al fine di limitare il rischio di contagio.

Ai sensi dell'art. 18 del decreto in esame, per agevolare l'applicazione del lavoro agile di cui alla L. n. 81/2017, quale ulteriore misura per contrastare e contenere l'imprevedibile emergenza epidemiologica, i quantitativi massimi delle vigenti convenzioni-quadro di Consip S.p.A. per la fornitura di personal computer portatili e tablet possono essere incrementati sino al 50% del valore iniziale delle convenzioni, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro 15 giorni dalla comunicazione della modifica da parte della stazione appaltante.

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