sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.
Il Protocollo è stato sottoscritto su invito del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell’economia, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, che hanno promosso l’incontro tra le parti sociali, in attuazione della misura, contenuta all’articolo 1, comma primo, numero 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, che - in relazione alle attività professionali e alle attività produttive - raccomanda intese tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Premessa

 

 

Il documento, tenuto conto di quanto emanato dal Ministero della Salute, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nelladozione di protocolli di sicurezza anti-contagio, ovverosia Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli ambienti di lavoro.

 

 

La prosecuzione delle attività produttive può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.

 

 

Pertanto le Parti convengono sin da ora il possibile ricorso agli ammortizzatori sociali, con la conseguente riduzione o sospensione dellattività lavorativa, al fine di permettere alle imprese di tutti i settori di applicare tali misure e la conseguente messa in sicurezza del luogo di lavoro.

 

 

Unitamente alla possibilità per lazienda di ricorrere al lavoro agile e gli ammortizzatori sociali, soluzioni organizzative straordinarie, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus.

 

 

È obiettivo prioritario coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative. Nellambito di tale obiettivo, si può prevedere anche la riduzione o la sospensione temporanea delle attività.

 

 

In questa prospettiva potranno risultare utili, per la rarefazione delle presenze dentro i luoghi di lavoro, le misure urgenti che il Governo intende adottare, in particolare in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale.

Ferma la necessità di dover adottare rapidamente un Protocollo di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinc ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.


PROTOCOLLO     CONDIVISO     DI     REGOLAMENTAZIONE     PER     IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

 

 

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, lefficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare lepidemia di COVID-19. Il  COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell’Autorisanitaria.

 

 

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del

COVID-19

e premesso che

 

 

il DPCM dell11 marzo 2020 prevede losservanza fino al 25 marzo 2020 di misure restrittive nellintero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

 

 

   sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modali a distanza;

   siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;

 siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;

   assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

   siano  incentivate  le operazioni di      sanificazione  nei  luoghi di lavoroanche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;

 per le sole attività produttive si raccomanda altre che siano limitati al massimo gli

spostamenti allinterno dei siti e contingentato laccesso agli spazi comuni;

   si  favoriscono,  limitatamente  alle  attività  produttive,  intese  tra  organizzazioni datoriali e sindacali;

   per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile

 

 

 

 

si stabilisce che


 

le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione allinterno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti allinterno dellazienda e garantire la salubrità dellambiente di lavoro.

 

 

 

 

1-INFORMAZIONE

 

 

   L’azienda, attraverso le modalità p idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo allingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi depliants informativi

 

 

 In particolare, le informazioni riguardano

 

 

o lobbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre

37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di

famiglia e lautorità sanitaria

 

 

o la consapevolezza e laccettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente allingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dellAutorità impongono di informare il medico di famiglia e lAutorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio

 

 

o limpegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano delligiene)

 

 

o limpegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante lespletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti


 

 

 

 

2-MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

 

 

 Il personale, prima dellaccessal luogo di lavoro potrà essersottoposto al

controllo della temperatura corporea1. Se tale temperatura risulte superiore ai

37,5°, non sarà consentito laccesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

 

 

      Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dellaccesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dellOMS2

•    Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett. h)

e i)

 

 

 

 

 

 

 

1  La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare i l dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornit a anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivame nte per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli even tuali “contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. infra).

2Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina

sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati nece ssari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.


 

3-MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

 

 

   Per laccesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti

 

 

   Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito laccesso agli uffici per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro

 

 

   Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

 

 

   Va ridotto, per quanto possibile, laccesso ai visitatori; qualora fosse necessario lingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione), gli stessi dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per laccesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2

 

 

 Ove presente un servizio di trasporto organizzato dallazienda va garantita e

rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento.

 

 

   le norme del presente Protocollo si estendono alle aziende in appalto che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori allinterno dei siti e delle aree produttive

 

 

 

 

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

 

 

 •   lazienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago

 

 

   nel caso di presenza di una persona con COVID-19 allinterno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione


 

   occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi

 

 

   lazienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli ammortizzatori sociali (anche in deroga)

 

 

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

 

 

   è obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani

 

 

 lazienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani

 

 

 è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone

 

 

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

 

   ladozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo di Regolamentazione è fondamentale e, vista lattuale situazione di emergenza, è evidentemente legata alla disponibili in commercio. Per questi motivi:

 

 

a.  le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle

indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità.

 

 

b.  data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall’autorità sanitaria

 

 

c.  è favorita la preparazione da parte dell’azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dellOMS

(https://www.who.int/gpsc/5may/Guide_to_Local_Production.pdf)

 

 

 qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro

e non siano possibili altre soluzioni organizzative è comunque necessario luso delle


mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, camici,

ecc…) conformi alle disposizioni delle autoriscientifiche e sanitarie.

 

 

7.  GESTIONE  SPAZI  COMUNI  (MENSA,  SPOGLIATOI,  AREE  FUMATORI,

DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK…)

 

 

   laccesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta allinterno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

 

 

   occorre  provvedere  alla  organizzazione  degli  spazi  e  alla  sanificazione  degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

   occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

 

 

8-ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

 

 

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL e favorendo co le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:

 

 

   disporre la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali è possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o comunque a distanza

 

 

 Si può procedere ad una rimoludazione dei livelli produttivi

 

 

   assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con lobiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili

 

 

   utilizzare lo smart working per tutte quelle attivi che possono essere svolte presso il domicilio o a distanza nel caso vengano utilizzati ammortizzatori sociali, anche in deroga, valutare sempre la possibilità di assicurare che gli stessi riguardino lintera compagine aziendale, se del caso anche con opportune rotazioni


 

a.  utilizzare in via prioritaria gli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli  istituti contrattuali (par,  rol,  banca ore) generalmente  finalizzati a consentire lastensione dal lavoro senza perdita della retribuzione

 

 

   nel caso lutilizzo degli istituti di cui al punto c) non risulti sufficiente, si utilizzeranno i periodi di ferie arretrati e non ancora fruiti

 

 

 

 

   sono sospese e annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se g concordate o organizzate

 

 

 

 

 

 

 

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

 

 

   Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa)

 

 

   dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni

 

 

 

 

 

10-SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

 

 

 Gli spostamenti allinterno del sito aziendale devono essere limitati al minimo

indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali

 

 

   non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nellimpossibilità di collegamento a distanza, dov essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e unadeguata pulizia/areazione dei locali

 

 

   sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se g organizzati; è comunque possibile,


qualora lorganizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza,

anche per i lavoratori in smart work

 

 

   Il mancato completamento dellaggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto allemergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta limpossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto allemergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista)

 

 

 

 

11-GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

 

 

   nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente allufficio del  personale,  si  dov procedere  al suo  isolamento  in  base  alldisposizioni dellautorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l’azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute

 

 

   lazienda  collabora con  le  Autorità  sanitarie  per  la definizione degli eventuali contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Cal fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dellindagine, l’azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dellAutorità sanitaria

 

 

 

 

12-SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

 

 

   La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo)

 

 

   vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia


   la  sorveglianza  sanitaria  periodica  non  va  interrotta,  perché  rappresenta  una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per linformazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio

 

 

   nellintegrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST.

 

 

   Il  medico  competente  segnala  allazienda  situazioni  di  particolare  fragilità  e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e lazienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie

 

 

 

 

13-AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

 

 

   È costituito in azienda un Comitato per lapplicazione e la verifica   delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

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