Ammortizzatori sociali
Riguardo alla Cassa Integrazione ordinaria, sarà istituita una causale unica dedicata, "emergenza COVID-19", attivabile con una procedura semplificata (informazione e consultazione anche in via telematica in massimo 3 giorni), non vi saranno limiti di accesso (anche chi è stato assunto da meno di 90 giorni potrà accedervi) e non sarà conteggiata ai fini del computo totale.
Congedi e permessi
Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, ai lavoratori dipendenti del settore privato, agli iscritti alla Gestione separata e ai lavoratori autonomi iscritti all'INPS è concesso un congedo non superiore a 15 giorniretribuito al 50% per assistere i figli di età non superiore a 12 anni.
Il suddetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.
La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Per i genitori di figli con disabilità grave non vale il limite d'età per utilizzare il congedo.
I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione diindennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.
In alternativa al congedo parentale è previsto un bonus nel limite massimo complessivo di 600 euro per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogato mediante il libretto di famiglia.
Voucher baby-sitter speciali sono previsti per medici, infermieri e operatori socio-sanitari, nonché per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per queste categorie di lavoratori, il voucher salirà a 1.000 euro.
Vengono aumentati gli attuali 3 giorni di permesso mensile retribuito previsto per l'assistenza dei familiari disabili gravi dalla legge n. 104/1992 con ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.
Malattia
Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19 dai lavoratori del settore privato è equiparato alla malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto (per il settore pubblico l'equiparazione era già stata inserita nel D.L. del 9 marzo 2020).
Per i dipendenti pubblici e privati, ci sarà la possibilità di assentarsi dal lavoro fino al 30 aprile 2020 in caso di:
- disabili gravi;
- immunodepressi;
- lavoratori con patologie oncologiche o chi sta svolgendo terapie salvavita.
L'assenza dal servizio sarà equiparata al ricovero ospedaliero.
Indennità professionisti e autonomi iscritti alla Gestione separata e co.co.co., artigiani e commercianti (autonomi), lavoratori stagionali del turismo e del settore agricolo, lavoratori dello spettacolo
E' riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, nonché agli operai agricoli a tempo determinato non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro, e non
Termini di decadenza e prescrizione in materia previdenziale e assistenziale
In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall'INPS e dall'INAIL è sospeso di diritto.
Sono altresì sospesi, per il medesimo periodo e per le medesime materie, i termini di prescrizione.
Sospensione dei termini per il pagamento di contributi e premi per i lavoratori domestici
Sono sospesi i termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria sospesi sono effettuati entro il 10 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
I termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Smart working
Fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.
Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.
Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni.
Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti
A decorrere 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del decreto) l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.
Sospensioni versamenti
Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020.
Sospensione, senza limiti di fatturato, per i settori più colpiti, dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i mesi di marzo e aprile. I settori interessati sono: turistico-alberghiero, termale, trasporti passeggeri, ristorazione e bar, cultura (cinema, teatri), sport, istruzione, parchi divertimento, eventi (fiere/convegni), sale giochi e centri scommesse.
Per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, il termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, dal 16 marzo viene posticipato al 20 marzo.
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.
Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro
Per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020.
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Sicurezza sul lavoro, inasprimento regime sanzionatori per appalti e lavoratori irregolari
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO PER INTERVENTI SICUREZZA SCADENZA 29-09-2024
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA SCADENZA 29-02-2024