L'Inps con il messaggio 20 marzo 2020, n. 1288, fornisce le prime indicazioni sulle disposizionidel D.L. n. 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia, con particolare riguardo alle indennità previste per il mese di marzo 2020 con riferimento a particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e
L'Inps con il messaggio 20 marzo 2020, n. 1288, fornisce le prime indicazioni sulle disposizionidel D.L. n. 18/2020 - cd. Decreto Cura Italia, con particolare riguardo alle indennità previste per il mese di marzo 2020 con riferimento a particolari categorie di lavoratori autonomi, parasubordinati e subordinati

Si evidenzia che tali indennità non sono tra esse cumulabili e non sono riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

In particolare, l'Inps in attesa della predisposizione delle procedure informatiche utili alla presentazione delle istanze, fornisce alcuni chiarimenti e indicazioni generali sui requisiti di spettanza delle indennità di sostegno in favore dei lavoratori le cui attività stanno risentendo dell'emergenza epidemiologica dovuta al Coronavirus, previste per il mese di marzo 2020 dell'importo pari a 600 euro, esenti da imposizione fiscale, in favore di lavoratori autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori del settore agricolo.

 

Indennità per liberi professionisti e collaboratori coordinati e continuativi

L'art. 27 del D.L. n. 18/2020, prevede l'erogazione dell'indennità a:

- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata dell'INPS;

- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

Ai fini dell'accesso all'indennità, tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatoria.

 

Indennità per lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali AGO

Possono accedere a tale indennità, purché non titolari di un trattamento pensionistico diretto né iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria ad esclusione della Gestione separata INPS, i lavoratori iscritti alle seguenti gestioni:

- Artigiani;

- Commercianti;

- Coltivatori diretti, coloni e mezzadri.

 

Indennità per lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali

Possono accedere a tale indennità i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che abbiano cessato il rapporto di lavoro nell'arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 alla data del 17 marzo 2020.

 

Indennità lavoratori agricoli

Possono accedere a tale indennità gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:

- possano fare valere nell'anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;

- non siano titolari di pensione.

 

Indennità lavoratori dello spettacolo

L'indennità è destinata ai lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, che abbiano i seguenti requisiti:

- almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo;

- che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro;

- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto neŽ di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

 

INPS mess. 20 marzo 2020, n. 1288

 

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