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CIRCOLARE INPS NR 56 DEL 12/04/2021 Articolo 1, commi da 10 a 15, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021). Esonero per l’assunzione di giovani a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022. Prime indicazioni operative
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"In ragione del rinnovarsi della emergenza sanitaria e in coerenza con le decisioni assunte dal Governo nazionale e regionale, i tirocini extracurriculari svolti nell'ambito del territorio regionale nelle relative zone rosse ,potrebbbero essere sospesi in analogia al precedente provvedimento dello scorso anno con il quale l'assessorato all'Istruzione, alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia ne comunicò la sospensione .Si raccomandano pertanto i clienti interessati ,di sospendere tale tipologia di politica attiva del lavoro e di contattare tempestivamente i relativi TUTOR al fine di concordare gli eventuli provvedimenti in proposito da adottare .
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Attestazioni e certificazioni delle competenze Le modalità di messa in trasparenza e attestazione delle competenze acquisite in esito ai percorsi di sviluppo delle competenze devono essere coerenti con le Linee guida approvate con Decreto 5 gennaio 2021: in esito al percorso dovranno essere rilasciate delle certificazioni, ossia Documenti di trasparenza, Documenti di validazione e Certificati delle competenze. Nel caso in cui, per la natura del percorso o dell'ente che lo ha erogato, non sia possibile rilasciare una certificazione, dovranno essere rilasciati degli attestati di messa in trasparenza delle competenze.
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LEGGE BILANCIO 2021 FRA RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE CON MAGGIORE APPEAL PER IL SUD MA COMLESSIVAMENTE DELUDENTE SALVE LE SPERATE MODIFICHE .
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I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
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Esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, effettuate a decorrere dall’entrata in vigore del decreto 15 Agosto 2020 e sino al 31 dicembre 2020, di lavoratori, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico
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sono state previste ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 19/2020 e del D.L. n. 33/2020 per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, che entrano in vigore dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020
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Il PREMIER assieme ai ministri di Lavoro, Economia e Sviluppo economico, rispettivamente Nunzia Catalfo, Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli , nell’incontro tenutosi ieri con i leader di Cgil, Cisl e Uil, Ipotizza la previsione nei prossimi provvedimenti legislativi di una proroga gratuita della CIG per ulteriori 12 settimane e un posticipo del divieto di licenziamento alla data del 21 marzo 2021 .
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Il decreto direttoriale dell’Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro n. 52dell’11 febbraio 2020 ha previsto un incentivo per l’assunzione di soggettidisoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs n. 150/2015 e dell’articolo 4,comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019. L’incentivo è riconoscibile per leassunzioni a tempo indeterminato, ivi comprese le conversioni di rapporti atermine, effettuate tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 in regioni“meno sviluppate”, “in transizione” o “più sviluppate”, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
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L'ISITUTO PREVIDENZIALE CON LA CIRCOLARE NR.122 DEL 22 OTTOBRE 2020 , GIUSTE PROPRIE DISPOSIZIONI APPLICATIVE IN MERITO, CONSENTIRA' ALLE AZIENDE DI PAGARE MENO CONTRIBUTI GIA' DAL PROSSIMO 16 NOVEMBRE 2020
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Il comunicato del consiglio dei ministri indicava in 13,4 miliardi per il triennio 2021-2023 la cifra riservata all'esonero del 30% dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro privati non agricoli per rapporti di lavoro dipendente al Sud (misura introdotta dal decreto agosto limitatamente agli ultimi 3 mesi del 2020). Lo stesso comunicato annunciava la proroga nel 2021 del credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nel Mezzogiorno.
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DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 (Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.(20G00122) (GUn.203del14-8-2020-Suppl. Ordinarion.30). La misura è stata notificata alla Commissione Europea e si è in attesa della risposta ufficiale della compatibilità del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Si è proposta inoltre alla Commissione la proroga fino al 2029, con intensità dell’aiuto decrescente dal 2025.
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POCO APPEAL PER INCENTIVI AD ASSUNZIONI/TRASFORMAZIONI A TEMPO INDETERMNATO CON ANCHE LIMITATEZZA DI FONDI E VINCOLI PROCEDURALI SI SPERA NEI FONDI EUROPEI
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ISTANZE DI RATEAZIONE FINO AL 30/09/2020
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Con il messaggio 9 settembre 2020, n. 3274, l'Inps fornisce indicazioni ai contribuenti per adempiere al versamento dell'importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, qualora gli stessi intendano effettuare il pagamento in modalità rateale. La prima rata deve essere versata entro il 16 settembre 2020 e le ulteriori rate dovranno essere pagate entro il giorno 16 di ciascun mese successivo. L'art. 97 del D.L. n. 104/2020 (c.d. "Decreto Agosto") prevede che i versamenti di cui agli art. 126 e 127 del D.L. n. 34/2020 possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50%, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020. Il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
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NIENTE PROROGA OBBLIGATORIA CONTRATTI A TERMINE E POSSIBILITA' DI OMETTERE LE CAUSALI NEI CONTRATTI A TERMINE SINO AL 31/12/2020
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Nel pacchetto Lavoro all’interno del decreto legge Agosto lo strumento di sostegno al reddito avrà presumibilmente un carattere selettivo, ovvero interesserà le imprese che hanno avuto una perdita di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. L’ipotesi prevalente al momento sembra essere quella di prevedere da subito un contributo addizionale dal 9% al 15% per le imprese che usano la cassa Covid senza aver subito perdite di fatturato. È ancora allo studio se applicare questo principio selettivo già a partire dalle prime 9 settimane, oppure consentire il ricorso gratuito alla prima tranche a tutte le imprese. la Task force è indecisa se fissare un livello di perdita di fatturato per poter ottenere gratuitamente la nuova cassa Covid, ipotizzando il riferimento al 20%. Tuttavia in questo modo resterebbe escluso quel 40% di imprese che ha avuto un calo di fatturato inferiore al 20% nel primo semestre, che rappresentano comunque una grossa fetta del mondo produttivo in difficoltà. Il divieto dei licenziamenti con scadenza al 17 agosto verrà prorogato per tutta la durata della cassa Covid, con alcune eccezioni (cessazione di attività). Inoltre l’ipotesi di introdurre un’addizionale per l’utilizzo della cassa Covid sarebbe accompagnata, per queste imprese, dalla possibilità di ricorrere a licenziamenti individuali.
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"Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell'Economia e delle Finanze stanno redigendo un decreto legge, che sarà all'ordine del giorno di un prossimo Consiglio dei Ministri, che permetterà alle aziende che hanno esaurito le 14 settimane di cassa integrazione previste dai decreti finora approvati dal Governo di anticipare le ulteriori 4 settimane previste. Ciò permetterà di garantire ai lavoratori la continuità del sostegno al reddito. In questo modo, accompagniamo la ripartenza delle imprese più colpite dall'emergenza epidemiologica tutelando i loro dipendenti". È quanto affermano in una nota congiunta il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo, e il Ministro dell'Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri.
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L’articolo 85 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (G.U. n. 128 del 19 maggio 2020), ha previsto, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, un’indennità mensile pari a 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020. Con la presente circolare si riepilogano i requisiti dei beneficiari e si forniscono le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando altresì le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.
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Al fine di promuovere l’occupazione giovanile stabile, l’articolo 1, comma 10, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, ha modificato l’articolo 1, comma 102, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevedendo che, per le nuove assunzioni, effettuate nelle annualità 2019 e 2020, di lavoratori fino a trentacinque anni di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, possa trovare applicazione l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro. Detta riduzione opera per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data di assunzione del lavoratore e può essere riconosciuta, per l’eventuale periodo residuo, in capo ad altri datori di lavoro che procedano all’assunzione del medesimo soggetto. Con la presente circolare l’Istituto fornisce le indicazioni e le istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla predetta misura di esonero contributivo.
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Sicurezza sul lavoro, inasprimento regime sanzionatori per appalti e lavoratori irregolari
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO PER INTERVENTI SICUREZZA SCADENZA 29-09-2024
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PREMIALITA' INAIL RIDUZIONE TASSO MEDIO DI TARIFFA SCADENZA 29-02-2024